Settori d’attività e geografici
31. I settori d’attività e geografici dell’impresa utilizzati per finalità informative esterne devono comprendere quelle unità organizzative che formano oggetto d’informativa al consiglio di amministrazione e all’amministratore delegato con lo scopo di valutare il loro andamento economico passato di ogni unità dell’impresa e di prendere decisioni sulle future attribuzioni di risorse, eccetto quanto previsto dal paragrafo 32.
32. Se la struttura interna organizzativa e gestionale e il suo sistema di rendicontazione interna usato dal consiglio di amministrazione e dall’amministratore delegato non sono basati né su specifici prodotti o servizi o su gruppi di prodotti/servizi correlati né su aree geografiche, il paragrafo 27 (b) richiede che gli amministratori e la direzione aziendale adottino settori d’attività o settori geografici come schema di riferimento primario in base a una valutazione da loro stessi effettuata che riflette la primaria fonte di rischi e di benefici, e l’altro come schema secondario. In tal caso, gli amministratori e la direzione aziendale dell’impresa devono determinare i settori d’attività e i settori geografici per scopi informativi esterni in base ai fattori inclusi nelle definizioni del paragrafo 9 del presente Principio, piuttosto che in base al proprio sistema di informativa interna usato dal consiglio di amministrazione e dall’amministratore delegato, conformemente a quanto segue:
(a) se uno o più dei settori oggetto di informativa interna agli amministratori e alla direzione aziendale è un settore d’attività o un settore geografico basato sui fattori dati nella definizione del paragrafo 9 ma altri non lo sono, il sottoparagrafo (b) seguente si applica solo a quei settori interni che non soddisfano le definizioni del paragrafo 9 (cioè un settore oggetto di informativa interna che soddisfa la definizione non deve essere ulteriormente suddiviso);
(b) per quei settori presentati internamente agli amministratori e all’organo direzionale che non soddisfano le definizioni del paragrafo 9, la direzione aziendale dell’impresa deve considerare il successivo livello inferiore di suddivisione interna che fornisce informazione sulle linee di prodotto e di servizio o aree geografiche, come richiesto dalle definizioni del paragrafo 9; e
(c) se tale settore di livello inferiore internamente rappresentato soddisfa la definizione di settore d’attività o settore geografico secondo i fattori descritti nel paragrafo 9, le condizioni dei paragrafi 34 e 35 per identificare i settori oggetto di informativa devono essere applicati a quel settore.
33. Secondo quanto previsto dal presente Principio, la maggior parte delle imprese identificheranno i loro settori d’attività e geografici come le unità organizzative la cui informativa è presentata al consiglio di amministrazione (soprattutto agli amministratori non esecutivi, se ve ne sono) e all’amministratore delegato (il più alto livello che prende le decisioni operative, che in alcuni casi può essere un gruppo di più persone) allo scopo di valutare l’andamento economico passato di ogni unità e prendere decisioni sulle future attribuzioni di risorse. E anche se l’impresa dovesse applicare il paragrafo 32 perché i suoi settori interni non sono in linea con prodotti/ servizi o aree geografiche, dovrà considerare il prossimo livello inferiore di suddivisione interna che fornisce informativa per linee di prodotti e servizi o linee geografiche piuttosto che costruire settori esclusivamente per motivi informativi esterni. Tale approccio volto a esaminare la struttura interna organizzativa e direzionale e il suo sistema di rendicontazione interna per identificare i settori d’attività e i settori geografici dell’impresa per scopi informativi esterni è talvolta chiamato “approccio direzionale”, e i componenti organizzativi le cui informazioni sono internamente presentate sono talvolta chiamati”settori operativi”.