Settori oggetto di informativa
34. Due o più settori d’attività o geografici oggetto di informativa interna sostanzialmente simili possono essere riuniti in un singolo settore d’attività o geografico. Due o più settori d’attività o geografici sono sostanzialmente simili solo se:
(a) mostrano risultati economici che sono simili nel lungo periodo; e
(b) sono simili con riferimento a tutti i fattori elencati nel paragrafo 9, ove applicabili.
35. Un settore d’attività o un settore geografico deve essere identificato come settore oggetto di informativa se la maggioranza dei propri ricavi è ottenuta da vendite a clienti e:
(a) i ricavi derivanti da vendite a clienti e da operazioni con altri settori sono almeno il 10% del totale ricavi, esterni e interni, di tutti i settori; o
(b) il risultato del settore, sia utile o perdita, è almeno il 10% del risultato complessivo di tutti i settori in utile o di tutti i settori in perdita, qualunque sia il maggiore in valore assoluto; o
(c) le sue attività sono almeno il 10% del totale delle attività di tutti i settori.
36. Se un settore oggetto di informativa interna è al di sotto di tutti i limiti di rilevanza del paragrafo 35:
(a) tale settore può essere presentato separatamente malgrado le sue dimensioni;
(b) se esso non è identificato come oggetto di informativa separata nonostante la sua dimensione, tale settore può essere aggregato a un settore oggetto di informativa separata con uno o più altri settori similari presentati internamente che rientrano in tutti i parametri di riferimento previsti dal paragrafo 35 (due o più settori d’attività o geografici sono simili se condividono la maggioranza dei fattori della relativa definizione data nel paragrafo 9); e
(c) se quel settore non è separatamente presentato o aggregato, esso deve essere incluso nel quadro di raccordo come elemento non riconciliato.
37. Se il totale dei ricavi esterni da attribuire ai settori oggetto di informativa costituisce meno del 75% del totale dei ricavi consolidati o d’impresa, devono essere identificati ulteriori settori da presentare, anche se non raggiungono almeno il 10% come previsto al paragrafo 35, fino a che almeno il 75% del totale consolidato o dei ricavi d’impresa non sia incluso nei settori oggetto di informativa.
38. Il limite minimo di rilevanza del 10% contenuto nel presente Principio non deve essere inteso quale riferimento nel determinare la rilevanza di qualsiasi aspetto connesso alla comunicazione d’impresa, fatta eccezione per l’identificazione dei settori d’attività e geografici.
39. Limitando i settori oggetto di informativa a quelli che sono rappresentati dalla maggioranza dei ricavi da vendite a clienti esterni, il presente Principio non richiede che i differenti stadi di operazioni verticalmente integrate siano identificati come settori d’attività separati. Ad ogni modo, in certe imprese, la prassi corrente è quella di riportare specifiche attività verticalmente integrate come separati settori d’attività anche se non generano significative vendite esterne. Per esempio, molte società petrolifere internazionali presentano le loro attività a monte (esplorazione e produzione) e le loro attività a valle (raffinazione e commercializzazione) come settori d’attività separati anche se la maggior parte o tutto il prodotto a monte (petrolio greggio) è trasferito internamente alle operazioni di raffinazione dell’impresa.
40. Il presente Principio incoraggia, ma non richiede, la presentazione volontaria di attività verticalmente integrate come settori separati, con un’appropriata descrizione inclusa l’informativa della base di valutazione dei trasferimenti infra settoriali come richiesto dal paragrafo 75.
41. Se il sistema di rendicontazione interna dell’impresa tratta le attività integrate verticalmente come settori separati e l’impresa non sceglie di presentarle esternamente come settori d’attività, il settore di vendita deve essere aggregato nel settore acquisti nell’identificare i settori oggetto di informativa esterna a meno che non vi sia una base ragionevole per farlo, nel qual caso il settore di vendita dovrebbe essere incluso nel quadro di raccordo come voce indistinta di riconciliazione.
42. Se la direzione aziendale ritiene che continui a essere importante, un settore identificato come settore oggetto di informativa nell’esercizio immediatamente precedente perché soddisfaceva il limite di rilevanza del 10%, essa deve continuare a considerarlo un settore oggetto di informativa nell’esercizio in corso nonostante che il suo ricavo, risultato, e attività non eccedano più il limite del 10%.
43. Se un settore è identificato come un settore oggetto di informativa nell’esercizio in corso perché soddisfa il limite minimo di rilevanza del 10%, i dati del settore dell’esercizio precedente presentati ai fini comparativi devono essere rideterminati per riflettere il nuovo settore oggetto di informativa come un settore separato, anche se il settore non rientrava nel limite di rilevanza del 10% nell’esercizio precedente, a meno che non sia possibile farlo.