Schema di presentazione primario
50. Le disposizioni informative contenute nei paragrafi 51-67 devono essere applicate a ciascun settore oggetto di informativa in base a uno schema di informativa primario.
51. L’impresa deve evidenziare i ricavi del settore per ciascun settore oggetto di informativa. I ricavi del settore da vendite a clienti esterni e i ricavi del settore da operazioni con altri settori devono essere riportati separatamente.
52. L’impresa deve indicare il risultato del settore per ciascun settore oggetto di informativa.
53. Se l’impresa è in grado di calcolare l’utile o la perdita netta di settore o qualche altra misura della redditività di settore oltre al risultato del settore senza arbitrarie attribuzioni, è incoraggiata l’informativa di tale valore oltre al risultato del settore appropriatamente descritto. Se tale misurazione è preparata su una base diversa dai principi contabili adottati per il bilancio consolidato o d’esercizio, l’impresa includerà nel proprio bilancio una chiara descrizione del criterio base utilizzato per la valutazione.
54. Un esempio della valutazione dell’andamento di settore che si posiziona
sopra il risultato economico netto di settore nel conto economico è il margine lordo delle vendite. Esempi della valutazione del risultato del settore che si posizionano sotto il risultato economico netto del settore
nel conto economico sono gli utili o le perdite della gestione ordinaria (sia prima sia dopo le imposte) e l’utile o la perdita netta.
55. L’impresa deve illustrare il valore contabile delle attività del settore per ciascun settore oggetto di informativa.
56. L’impresa deve indicare le passività del settore per ciascun settore oggetto di informativa.
57. L’impresa deve illustrare i costi complessivi sostenuti nell’esercizio per acquistare beni di settore che si presume debbano essere usati per oltre un esercizio (immobili, impianti e macchinari e attività immateriali) per ciascun settore oggetto di informativa. Anche se questo, talvolta, questi sono esposti come investimenti o spese capitalizzate, la valutazione richiesta dal presente principio deve essere effettuata in base al principio della competenza, e non al principio di cassa.
58. L’impresa deve illustrare le svalutazioni e gli ammortamenti complessivi inclusi nel risultato economico di settore del periodo per ciascun settore oggetto di informativa.
59. Si incoraggia ma non si richiede alle imprese di illustrare la natura e il valore di qualsiasi voce di ricavo e costo del settore che sia di tale dimensione, natura, o incidenza per cui la sua esposizione sia rilevante per spiegare l’andamento economico del periodo di ciascun settore oggetto di informativa.
60. Lo IAS 8 richiede che “quando componenti di ricavo e di costo comprese nell’utile o nella perdita derivanti dalla attività ordinaria sono di tale dimensione, natura o incidenza che la loro esposizione è rilevante per spiegare il risultato economico d’esercizio dell’impresa, la natura e l’ammontare di tali voci devono essere indicati separatamente”. Lo IAS 8 offre un numero di esempi, quali svalutazioni di rimanenze e di immobili, impianti e macchinari e investimenti a lungo termine, accantonamenti per ristrutturazioni, dismissioni di immobili, impianti e macchinari e investimenti a lungo termine, attività cessate, risoluzione di controversie e storni di fondi. Il paragrafo 59 non intende modificare la classificazione di alcuna voce di ricavo o costo da attività ordinaria a straordinaria (come definito dallo IAS 8) o di modificare la valutazione di tali voci. L’informativa incoraggiata dal paragrafo, ad ogni modo, non cambia il livello in cui la significatività di tali voci è considerata ai fini informativi dal livello di impresa a quello di settore.
61. L’impresa deve illustrare, per ciascun settore oggetto di informativa, l’importo complessivo dei costi non monetari rilevanti, oltre alla svalutazione e all’ammortamento la cui separata informativa è richiesta dal paragrafo 58, incluso nei costi del settore e, perciò, dedotto nella valutazione del risultato del settore.
62. Lo IAS 7 richiede che l’impresa presenti un rendiconto finanziario che indichi separatamente i flussi finanziari suddivisi tra attività operativa, di investimento e finanziaria. Lo IAS 7 fa presente che illustrare informazioni dei flussi finanziari per ciascun settore merceologico o geografico oggetto di informativa è rilevante per conoscere la posizione finanziaria generale dell’impresa, la liquidità e i flussi finanziari. Lo IAS 7 incoraggia l’illustrazione di tale informativa. Il presente Principio incoraggia, inoltre, anche l’informativa dei flussi finanziari per settore che è incoraggiata dallo IAS 7. Inoltre, incoraggia l’informativa sui ricavi non monetari rilevanti che siano inclusi nel ricavo del settore e, perciò, aggiunti nella valutazione del risultato del settore.
63. L’impresa che fornisce il prospetto dei flussi finanziari di settore incoraggiato dallo IAS 7 non ha bisogno anche di illustrare il costo della svalutazione e dell’ammortamento come da paragrafo 58 o i costi non monetarie come da paragrafo 61.
64. L’impresa deve illustrare, per ciascun settore oggetto di informativa, il valore complessivo delle quote parti di pertinenza dell’impresa, dell’utile o perdita netta delle società collegate, joint venture, o altre partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto se sostanzialmente tutte le operazioni di tali società collegate sono interne a quel singolo settore.
65. Anche se è indicato un singolo valore complessivo come da precedente paragrafo, ogni società controllata, joint venture, o altra partecipazione deve essere considerata individualmente per determinare se le sue operazioni sono sostanzialmente tutte all’interno del settore.
66. Se il valore complessivo delle quote parti di pertinenza dell’impresa dell’utile o perdita netta delle società collegate, joint venture, o altre partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto è esposto per settori, deve essere esposto anche il valore complessivo delle partecipazioni in tali società collegate e joint venture per settore oggetto di informativa.
67. L’impresa deve presentare una riconciliazione tra l’informativa fornita per settori oggetto di informativa e l’informativa complessiva del bilancio consolidato o dell’impresa. Nel presentare la riconciliazione, il ricavo del settore deve essere riconciliato con i ricavi a clienti esterni (inclusi i valori dei ricavi dell’impresa derivanti dai clienti non inclusi in alcun ricavo del settore); i risultati economici di settore devono essere riconciliati con una misura comparabile di utili o perdite operative come con l’utile o perdita netta dell’impresa; le attività del settore devono essere riconciliate con l’attività dell’impresa; e le passività del settore devono essere riconciliate con le passività dell’impresa.