21. Gli aspetti che devono essere oggetto di informazioni integrative sono:
(a) il valore della rettifica o il valore rettificato dell’ammortamento di immobili, impianti e macchinari;
(b) il valore della rettifica o il valore rettificato del costo del venduto;
(c) le rettifiche relative a elementi monetari, l’effetto dei finanziamenti o del patrimonio netto quando tali rettifiche sono state considerate nella determinazione del reddito secondo il metodo contabile adottato; e
(d) l’effetto complessivo sul risultato derivante dalle rettifiche descritte in (a) e (b) e, quando si verifica (c), come pure eventuali altri elementi relativi agli effetti della variazione dei prezzi che sono presentati secondo il metodo contabile adottato.
22. Quando è adottato il metodo del costo corrente, deve essere indicato il costo corrente di immobili, impianti e macchinari, e delle rimanenze.
23. Le imprese devono descrivere il metodo di pagamento adottato per il calcolo delle informazioni richieste nei paragrafi 21 e 22, compresa la natura di ciascun indice utilizzato.
24. Le informazioni richieste dai paragrafi da 21 a 23 devono essere fornite come contenuti integrativi ameno che esse siano presentate nei prospetti contabili di bilancio.
25. Nella maggior parte dei Paesi tali informazioni accompagnano bilanci di esercizio ma non sono incluse nei prospetti contabili. Il presente Principio non si applica ai principi contabili e di esposizione che devono essere usati dall’impresa nella preparazione dei prospetti contabili di bilancio, a meno che quest’ultimo sia presentato in modo da riflettere gli effetti delle variazioni dei prezzi.
Torna all’indice dello IAS 15 Informazioni relative agli effetti delle variazioni dei prezzi
Torna all’indice dei Principi Contabili Internazionali