21. Gli aspetti che devono essere oggetto di informazioni integrative sono:
(a) il valore della rettifica o il valore rettificato dell’ammortamento di immobili, impianti e macchinari;
(b) il valore della rettifica o il valore rettificato del costo del venduto;
(c) le rettifiche relative a elementi monetari, l’effetto dei finanziamenti o del patrimonio netto quando tali rettifiche sono state considerate nella determinazione del reddito secondo il metodo contabile adottato; e
(d) l’effetto complessivo sul risultato derivante dalle rettifiche descritte in (a) e (b) e, quando si verifica (c), come pure eventuali altri elementi relativi agli effetti della variazione dei prezzi che sono presentati secondo il metodo contabile adottato.
22. Quando è adottato il metodo del costo corrente, deve essere indicato il costo corrente di immobili, impianti e macchinari, e delle rimanenze.
23. Le imprese devono descrivere il metodo adottato per il calcolo delle informazioni richieste nei paragrafi 21 e 22, compresa la natura di ciascun indice utilizzato.
24. Le informazioni richieste dai paragrafi da 21 a 23 devono essere fornite come contenuti integrativi ameno che esse siano presentate nei prospetti contabili di bilancio.
25. Nella maggior parte dei Paesi tali informazioni accompagnano i bilanci di esercizio ma non sono incluse nei prospetti contabili. Il presente Principio non si applica ai principi contabili e di esposizione che devono essere usati dall’impresa nella preparazione dei prospetti contabili di bilancio, a meno che quest’ultimo sia presentato in modo da riflettere gli
effetti delle variazioni dei prezzi.
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