81. L’entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.
81B Lo IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Ha inoltre modificato i paragrafi 39, 40 e 73(e)(iv). L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.
81D I paragrafi 6 e 69 sono stati modificati e il paragrafo 68A è stato aggiunto dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica le modifiche in un periodo precedente, deve indicare tale fatto e applicare contestualmente le relative modifiche allo IAS 7 Rendiconto finanziario.
81E Il paragrafo 5 è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L’entità deve applicare tale modifica prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009. Un’applicazione anticipata è consentita se un’entità applica contestualmente anche le modifiche ai paragrafi 8, 9, 22, 48, 53, 53A, 53B, 54, 57 e 85B dello IAS 40. Se un’entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.
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