67. Il valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari deve essere eliminato:
(a) alla dismissione; o
(b) quando nessun beneficio economico futuro è atteso dal suo utilizzo o dismissione.
68. L’utile o la perdita generati dall’eliminazione contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari deve essere rilevato al conto economico quando l’elemento è eliminato contabilmente (a meno che lo IAS 17 richieda diversamente al momento della vendita e della retrolocazione). Gli utili non devono essere classificati come ricavi.
68A. Tuttavia, un’entità che, nel corso delle sue attività ordinarie, venda sistematicamente elementi di immobili, impianti e macchinari posseduti per la locazione ad altri deve trasferire tali beni tra le rimanenze al loro valore contabile quando cessano di essere locati e diventano posseduti per la vendita. I proventi della vendita di tali beni devono essere rilevati come ricavi conformemente allo IAS 18 Ricavi. L’IFRS 5 non si applica quando i beni posseduti per la vendita nel normale svolgimento dell’attività sono trasferiti tra le rimanenze.
69. La dismissione di un elemento di un immobile, impianto o macchinario può avvenire in vari modi (per esempio, vendita, leasing finanziario o donazione). Nello stabilire la data di dismissione di un elemento, l’entità applica i criteri di cui allo IAS 18 per la rilevazione dei ricavi della vendita di beni. Lo IAS 17 si applica alla dismissione mediante vendita e retrolocazione.
70. Se, secondo il principio di rilevazione del paragrafo 7, l’entità rileva nel valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari il costo di sostituzione di una parte dell’elemento, allora tale entità elimina contabilmente il valore contabile della parte sostituita, indipendentemente dal fatto che la parte sostituita sia stata ammortizzata separatamente. Se per l’entità non è possibile determinare il valore contabile della parte sostituita, essa può utilizzare il costo della sostituzione come un’indicazione di quello che era il costo della parte sostituita al momento in cui era stata acquistata o costruita.
71. L’utile o la perdita derivante dall’eliminazione contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari deve essere determinato come la differenza tra il corrispettivo netto dalla dismissione, qualora esista, e il valore contabile dell’elemento.
72. Il corrispettivo da ricevere dalla dismissione di un elemento di immobili, impianti e macchinari è rilevato inizialmente al suo fair value (valore equo). Se il pagamento per l’elemento è differito, il corrispettivo ricevuto è rilevato inizialmente all’equivalente del prezzo per contanti. La differenza tra il valore nominale del corrispettivo e il prezzo equivalente per contanti è rilevata come interesse secondo quanto previsto dallo IAS 18 per riflettere l’effettivo rendimento originato dal credito.
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