73. Il bilancio deve indicare, per ciascuna classe di immobili, impianti e macchinari:
(a) i criteri impiegati nella determinazione del valore contabile lordo;
(b) il criterio di ammortamento utilizzato;
(c) le vite utili o il tasso di ammortamento utilizzato;
(d) il valore lordo iscritto e l’ammortamento accumulato (aumentato con le perdite per riduzione di valore accumulate) all’inizio alla fine dell’esercizio; e
(e) una riconciliazione del valore contabile all’inizio e alla fine dell’esercizio che mostri:
(i) incrementi;
(ii) le attività classificate come possedute per la vendita o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita in conformità all’IFRS 5 e altre dismissioni;
(iii) acquisizioni a seguito di aggregazioni aziendali;
(iv) aumenti o diminuzioni derivanti dalle rideterminazioni dei valori effettuate secondo quanto previsto dai paragrafi 31, 39 e 40 e dalle perdite per riduzione di valore rilevate o eliminate contabilmente nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dallo IAS 36;
(v) perdite per riduzione di valore rilevate nel conto economico secondo quanto previsto dallo IAS 36;
(vi) eliminazione di perdite per riduzione di valore rilevata a conto economico secondo quanto previsto dallo IAS 36;
(vii) ammortamenti;
(viii) differenze nette di cambio derivanti dalla conversione del bilancio dalla valuta funzionale alla differente moneta di presentazione, inclusa la conversione di una gestione estera nella moneta di presentazione dell’entità che redige il bilancio; e
(ix) gli altri cambiamenti.
74. Il bilancio deve inoltre indicare:
(a) l’esistenza e l’ammontare di restrizioni sulla titolarità e proprietà di immobili, impianti e macchinari impegnati a garanzia di passività;
(b) l’importo delle spese rilevate nel valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari nel corso della sua costruzione;
(c) l’ammontare degli impegni contrattuali in essere per l’acquisto di immobili, impianti e macchinari; e
(d) se non è indicato separatamente nel prospetto del conto economico, l’importo del risarcimento da parte di terzi imputato a conto economico per elementi di immobili, impianti e macchinari che hanno subito una perdita per riduzione di valore, sono stati persi o dismessi.
75. La scelta del criterio di ammortamento e la stima della vita utile delle attività so no frutto di valutazioni soggettive. Perciò, l’illustrazione dei metodi adottati e delle vite utili stimate o dei tassi di ammortamento forniscono agli utilizzatori del bilancio informazioni che permettono loro di esaminare i criteri scelti dal redattore del bilancio e di effettuare comparazioni con altre entità. Per simili ragioni, è necessario indicare:
(a) l’ammortamento, se rilevato in conto economico come parte del costo di altre attività, durante un esercizio; e
(b) l’ammortamento accumulato alla chiusura dell’esercizio.
76. In conformità a quanto previsto dalla IAS 8 l’entità indica la natura e l’effetto di un cambiamento in una stima contabile che ha un effetto sull’esercizio corrente o ci si attende che lo abbia sugli esercizi successivi. Per immobili, impianti e macchinari, tale indicazione può derivare dai cambiamenti nelle stime in riferimento a:
(a) valori residui;
(b) costi stimati di smantellamento, rimozione o bonifica del sito degli elementi di immobili, impianti e macchinari;
(c) vite utili; e
(d) criteri di ammortamento.
77. Quando elementi di immobili, impianti e macchinari sono iscritti a valori rideterminati i seguenti aspetti devono essere indicati:
(a) la data effettiva della rideterminazione del valore;
(b) se è stato utilizzato un perito indipendente;
(c) i metodi e le significative assunzioni applicate nella stima del fair value (valore equo) degli elementi;
(d) la misura in cui i fair value (valori equi) degli elementi sono stati determinati direttamente facendo riferimento a prezzi osservabili in un mercato attivo o a recenti transazioni di mercato effettuate a condizioni normali o sono stati stimati utilizzando altre tecniche di valutazione;
(e) per ciascuna classe di immobili, impianti e macchinari il cui valore è stato rideterminato, il valore contabile che sarebbe stato rilevato se le attività fossero state valutate secondo il modello del costo; e
(f) la riserva di rivalutazione, con le variazioni dell’esercizio ed eventuali limitazioni nella distribuzione del saldo agli azionisti.
78. Secondo quanto previsto dallo IAS 36 un’entità inserisce l’informativa su immobili, impianti e macchinari che hanno subito una riduzione di valore, in aggiunta all’informativa richiesta dai paragrafi compresi tra 73 (e) (iv)-(vi).
79. Gli utilizzatori del bilancio inoltre possono trovare rilevanti per le loro necessità le seguenti informazioni:
(a) il valore contabile di immobili, impianti e macchinari temporaneamente inattivi;
(b) il valore contabile lordo di immobili, impianti e macchinari completamente ammortizzati ancora in uso;
(c) il valore contabile di immobili, impianti e macchinari ritirati dall’uso attivo e non classificati come posseduti per la vendita, in conformità all’IFRS 5;
(d) quando viene adottato il modello al costo, il fair value (valore equo) di immobili, impianti e macchinari quando questo è notevolmente differente dal valore contabile.
Per questi motivi si incoraggiano le entità a indicare questi valori.
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