Rimborsi per riduzioni di valore
65. Rimborsi da parte di terzi per elementi di immobili, impianti e macchinari che hanno subito una perdita per riduzione di valore, che sono andati persi, o dismessi, devono essere rilevati nel conto economico quando il rimborso diventa esigibile.
66. Le riduzioni di valore o la perdita di elementi di immobili, impianti e macchinari, le connesse richieste o pagamenti risarcitori da parte di terzi e ogni successivo acquisto o costruzione di beni sostitutivi sono eventi economici distinti e sono contabilizzati separatamente come segue:
(a) le perdite per riduzione di valore di immobili, impianti e macchinari sono rilevate secondo quanto previsto dallo IAS 36;
(b) l’eliminazione contabile di elementi di immobili, impianti e macchinari cessati o dismessi è determinato secondo quanto previsto dal presente Principio;
(c) i rimborsi da parte di terzi per elementi di immobili, impianti e macchinari che hanno subito una perdita per riduzione di valore, che sono andati persi, o sono stati dismessi, sono inclusi nella determinazione del risultato economico quando il rimborso diventa esigibile; e
(d) il costo di elementi di immobili, impianti e macchinari ripristinati, acquistati o costruiti in sostituzione di quelli precedenti è determinato secondo quanto previsto da questo Principio.
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