2 Il presente Principio deve essere applicato per la contabilizzazione di immobili, impianti e macchinari eccetto quando un altro Principio richieda o consenta un trattamento contabile differente.
3 Il presente Principio non si applica a:
a) immobili, impianti e macchinari classificati come posseduti per la vendita in conformità all’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate;
b) attività biologiche connesse all’attività agricola diverse dalle piante fruttifere (cfr. IAS 41 Agricoltura). Il presente Principio si applica alle piante fruttifere ma non al prodotto delle piante fruttifere;
c) la rilevazione e la valutazione delle attività relative all’esplorazione e alla valutazione (cfr. IFRS 6 Esplorazione e valutazione di risorse minerarie);
d) diritti e riserve minerari quali petrolio, gas naturale e simili risorse non rinnovabili. Tuttavia, il presente Principio si applica agli immobili, impianti e macchinari utilizzati per sviluppare o mantenere le attività descritte nei paragrafi da b) a d).
4 [ ELIMINATO ]
5 Un’entità che utilizza il modello del costo per gli investimenti immobiliari conformemente allo IAS 40 Investimenti immobiliari deve utilizzare il modello del costo nel presente Principio per gli investimenti immobiliari di proprietà.
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