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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 16 Immobili, impianti e macchinari – Misurazione al momento della rilevazione iniziale

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Misurazione del costo

23. Il costo di un elemento di immobili, impianti e macchinari è l’equivalente prezzo per contanti alla data di rilevazione. Se il pagamento è differito oltre le normali condizioni di credito, la differenza tra l’equivalente prezzo per contanti e il pagamento totale è rilevato come interesse sul periodo di finanziamento, a meno che tale interesse non sia capitalizzato secondo quanto previsto dallo IAS 23.

24. Uno o più elementi di immobili, impianti e macchinari possono essere acquistati in cambio di una o più attività non monetarie, o una loro combinazione. Le se­guenti considerazioni si riferiscono semplicemente a una permuta di un’attività non monetaria con un’altra, ma si applica anche a tutte le permute descritte nella frase precedente. Il costo di tale attività è valutato al fair value (valore equo) a meno che (a) la permuta abbia sostanza non commerciale ovvero (b) né il fair value (valore equo) dell’ attività ricevuta né quello dell’attività scambiata sia valutabile attendibilmente. L’elemento acquistato è valutato in questo modo anche se l’entità non può immediatamente eliminare contabilmente l’attività scambiata. Se l’elemento acquistato non è valutato al fair value (valore equo), il suo costo è misurato al valore contabile dell’attività scambiata.

25. L’entità determina se una permuta abbia sostanza non commerciale considerando la misura in cui si suppone che i suoi flussi finanziari futuri siano modificati come conseguenza dell’operazione stessa. Una permuta ha sostanza commerciale se:

(a) la configurazione (rischio, tempistica e importi) dei flussi finanziari dell’attività ricevuta differisce dalla configurazione dei flussi finanziari dell’attività trasferita; ovvero

(b) il valore specifico per l’entità con riferimento alla parte delle sue attività interessate dallo scambio, cambia a seguito della permuta; e

(c) la differenza in (a) o (b) è significativa in merito al fair value (valore equo) delle attività scambiate.  

Al fine di determinare se una permuta ha sostanza commerciale, il valore specifico per l’entità con riferimento alla parte delle sue attività interessate dallo scambio deve riflettere i relativi flussi finanziari al netto degli effetti fiscali. Il risultato di queste analisi può essere chiaro senza che l’entità debba svolgere calcoli dettagliati.

26. Il fair value (valore equo) di un’attività per la quale non esistono operazioni comparabili sul mercato è attendibilmente valutabile se (a) la variabilità nella gamma di stime ragionevoli di fair value (valore equo) non è ampia per tale attività o se

(b) le probabilità delle varie stime rientranti nella gamma possono essere ragionevolmente valutate e utilizzate nella stima del fair value (valore equo). Se l’entità è in grado di determinare attendibilmente il fair value (valore equo) di un’attività ricevuta o scambiata, allora il fair value (valore equo) dell’attività scambiata è utilizzato per valutare il costo dell’attività ricevuta, a meno che il fair value (valore equo) dell’attività ricevuta sia più chiaramente evidente.

27. Il costo di un elemento di immobili, impianti e macchinari posseduto da un locatario con un leasing finanziario è determinato secondo quanto previsto dallo IAS 17 Leasing.

28. Il valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari può essere ridotto dai contributi pubblici secondo quanto previsto dallo IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica.

 

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