2 Il presente Principio deve essere applicato per la contabilizzazione di tutte le operazioni di leasing differenti da:
a) leasing per l’esplorazione o per l’estrazione di minerali, petrolio, gas naturali e risorse non rigenerative similari; e
b) contratti di concessione di licenza per beni quali film, registrazioni video, spettacoli, manoscritti, brevetti e copyright.
Tuttavia, il presente Principio non deve essere applicato come base di valutazione per:
a) immobili posseduti da locatari che sono contabilizzati come investimenti immobiliari (cfr. IAS 40 Investimenti immobiliari);
b) investimenti immobiliari concessi dai locatori tramite leasing operativi (cfr. IAS 40);
c) attività biologiche che rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 41 Agricoltura utilizzate da locatari tramite leasing finanziari; o
d) attività biologiche che rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 41 concesse dai locatori tramite leasing operativi.
3 Il presente Principio si applica a contratti che trasferiscono il diritto di utilizzo di beni, anche se al locatore possono essere richiesti rilevanti servizi in relazione all’utilizzo o alla manutenzione di tali beni. Il presente Principio non si applica a contratti per servizi che non trasferiscono il diritto all’utilizzo dei beni da una parte contraente all’altra.
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