67 Subordinatamente al paragrafo 68, l’applicazione retroattiva del presente Principio è incoraggiata ma non richiesta. Se il presente Principio non è applicato retroattivamente, si ritiene che il saldo delle operazioni di leasing finanziario preesistenti sia stato correttamente determinato dal locatore e successivamente esso deve essere contabilizzato in conformità alle disposizioni del presente Principio.
68 L’entità che abbia precedentemente applicato lo IAS 17 (rivisto nella sostanza nel 1997) deve applicare le modifiche apportate dal presente Principio retroattivamente per tutti i contratti di leasing o, se lo IAS 17 (rivisto nella sostanza nel 1997) non era stato applicato retroattivamente, per tutti i leasing sottoscritti a partire dalla prima applicazione del precedente Principio.
68A Un’entità deve rivedere la classificazione degli elementi relativi ai terreni di leasing non scaduti alla data in cui adotta le modifiche di cui al paragrafo 69A sulla base delle informazioni esistenti all’inizio di quei leasing. Essa deve rilevare un leasing di recente classificato come leasing finanziario retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori. Tuttavia, se un’entità non possiede le informazioni necessarie ad applicare le modifiche retroattivamente, essa deve:
a) applicare le modifiche a quei leasing sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data in cui adotta le modifiche; e
b) rilevare l’attività e la passività relativa a un leasing su terreni di recente classificato come leasing finanziario ai propri fair value(valori equi) a tale data; qualsiasi differenza tra quei fair value (valore equo) è rilevata tra gli utili portati a nuovo.
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