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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 17 Leasing – Le operazioni di leasing nel bilancio dei locatori – Leasing finanziari

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Valutazioni successive

39 Con riferimento al leasing finanziario, la rilevazione dei proventi finanziari deve essere basata su modalità che riflettano un tasso di rendimento periodico costante sull’investimento netto del locatore.

40 Un locatore deve tendere a ripartire i proventi finanziari sulla durata del leasing con un criterio sistematico e razionale. Questa ripartizione dei proventi si basa su modalità che riflettano un rendimento periodico costante sull’investimento netto del locatore. I canoni di leasing relativi al periodo, esclusi i costi per servizi, sono attribuiti all’investimento lordo del leasing per ridurre sia l’importo capitale sia l’utile finanziario non maturato.

41 Le stime dei valori residui non garantiti utilizzate nel calcolo dell’investimento lordo del locatore in un leasing sono periodicamente riviste. Se c’è stata una riduzione nella stima del valore residuo non garantito, la ripartizione dei proventi nel corso del leasing è rivista e qualsiasi riduzione relativa a importi già imputati è immediatamente rilevata.

41A Un’attività posseduta tramite leasing finanziario, classificata come posseduta per la vendita (o inclusa in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita), in conformità all’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate deve essere contabilizzata in conformità con tale IFRS.

42 I locatori produttori o commercianti devono rilevare l’utile o la perdita derivante dalla vendita nell’esercizio, secondo quanto previsto dal criterio seguito dall’entità per le normali vendite. Se sono applicati tassi di interesse artificiosamente bassi, l’utile commerciale deve essere limitato a quello che risulterebbe se fosse applicato un tasso di interesse di mercato. I costi sostenuti dai locatori, che siano produttori o commercianti, finalizzati alla negoziazione e al perfezionamento di un leasing devono essere rilevati come un costo quando l’utile derivante dalla vendita è rilevato.

43 Produttori o commercianti spesso offrono ai clienti la scelta tra l’acquisto e la locazione di un bene. Il leasing finanziario di un bene da parte di un locatore che sia produttore o commerciante genera due tipi di proventi:

a) l’utile o la perdita equivalente all’utile o alla perdita derivante da una normale vendita del bene a normali prezzi di vendita e tenendo conto di eventuali sconti quantità o commerciali; e
b) i proventi finanziari sulla durata del leasing.

44 Il ricavo della vendita rilevato all’inizio della decorrenza di un leasing da un locatore che sia produttore o commerciante è rappresentato dal fair value (valore equo) del bene o, se inferiore, dal valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing che competono al locatore, calcolato a un tasso d’interesse di mercato. Il costo del venduto rilevato all’inizio della decorrenza del leasing è il costo o, se differente, il valore contabile, del bene locato meno il valore attuale del valore residuo non garantito. La differenza tra i ricavi della vendita e il costo del venduto è l’utile della vendita, che è rilevato con il criterio adottato dall’entità per le normali vendite.

45 I locatori produttori o commercianti applicano, a volte, tassi d’interesse artificiosamente bassi allo scopo di attirare i clienti. Al momento della vendita l’utilizzo di tali tassi può generare la rilevazione di una parte eccessiva rispetto ai proventi totali derivanti dall’operazione. Se sono applicati tassi di interesse artificiosamente bassi, l’utile della vendita è limitato a quello che si sarebbe ottenuto se si fosse applicato un tasso di interesse di mercato.

46 I costi sostenuti dai locatori che siano produttori o commercianti finalizzati alla negoziazione e al perfezionamento di un contratto di leasing sono rilevati come costo all’inizio della decorrenza del leasing perché sono principalmente correlati alla realizzazione dell’utile della vendita da parte del produttore o del commerciante.

47 I locatori, oltre a quanto previsto dalle disposizioni dell’IFRS 7, devono fornire le seguenti informazioni per le operazioni di leasing finanziario:

a) una riconciliazione tra l’investimento lordo nel leasing alla data di riferimento del bilancio e il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing alla data di riferimento del bilancio. Inoltre, l’entità deve indicare l’investimento lordo nel leasing e il valore attuale dei crediti per pagamenti minimi dovuti per il leasing alla data di riferimento del bilancio per ciascuno dei seguenti periodi:

i) entro un anno;
ii) tra uno e cinque anni;
iii) oltre cinque anni;

b) gli utili finanziari non maturati;
c) i valori residui non garantiti spettanti al locatore,
d) la svalutazione accumulata riferita a pagamenti minimi di leasing inesigibili;
e) i canoni potenziali di locazione rilevati come proventi nell’esercizio;
f) una descrizione generale dei contratti significativi di leasing del locatore.

48 Come indicatore di crescita è spesso utile menzionare anche l’investimento lordo meno i ricavi differiti su nuove operazioni iscritte nell’esercizio, al netto dei valori per le operazioni di leasing annullate.

 

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