1Il presente Principio deve essere applicato nella contabilizzazione dei ricavi che derivano dalle seguenti operazioni e fatti:
a) la vendita di beni;
b) la prestazione di servizi; e
c) l’utilizzo, da parte di terzi, di beni dell’entità che generano interessi, royalties e dividendi.
2 Il presente Principio sostituisce lo IAS 18, Rilevazione dei ricavi, approvato nel 1982.
3 I beni considerati comprendono quelli prodotti dall’entità per essere venduti e quelli acquistati per la rivendita, quali merci acquistate da un dettagliante, così come terreni e altri immobili posseduti per essere rivenduti.
4 La prestazione di servizi implica, tipicamente, lo svolgimento da parte dell’entità di un incarico contrattualmente concordato in un periodo fissato di tempo. I servizi possono essere erogati in uno o più esercizi. Alcuni contratti per la prestazione di servizi sono direttamente connessi ai lavori su ordinazione, quali quelli per le prestazioni dei responsabili di progetto e degli architetti. I ricavi che derivano da questi contratti non vengono trattati nel presente Principio, ma secondo le disposizioni riguardanti i lavori su ordinazione di cui allo IAS 11 Lavori su ordinazione.
5 L’uso di beni dell’entità da parte di terzi produce ricavi sotto forma di:
a) interessi – addebiti a terzi per l’utilizzo di disponibilità liquide o mezzi equivalenti o di ammontari dovuti all’entità;
b) royalties – addebiti a terzi per l’utilizzo di attività a lungo termine appartenenti all’entità, quali brevetti, marchi di fabbrica, diritti d’autore e software per computer; e
c) dividendi – distribuzione di utili ai possessori di partecipazioni azionarie in proporzione alla loro quota e al tipo di partecipazioni.
6 Il presente Principio non tratta i ricavi che derivano da:
a) contratti di locazione (cfr. IAS 17 Leasing);
b) dividendi derivanti da partecipazioni che sono contabilizzate con il metodo del patrimonio netto
(cfr. IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture);
c) contratti assicurativi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 4, Contratti assicurativi;
d) cambiamenti del fair value (valore equo) di attività e passività finanziarie o la loro dismissione
(cfr. IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione);
e) modificazioni del valore di altre attività correnti;
f) rilevazione iniziale e cambiamenti di fair value (valore equo) di attività biologiche connesse all’attività agricola (cfr. IAS 41 Agricoltura);
g) rilevazione iniziale dei prodotti agricoli (cfr. IAS 41); e h) estrazione di minerali.
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