Benefici per i dipendenti
Il presente Principio contabile internazionale così rivisto nella sostanza sostituisce lo IAS 19, Benefici pensionistici, che era stato approvato dal Board nel 1993 in una versione rivista nella sostanza. Il presente Principio rivisto nella sostanza è entrato in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1999 o da data successiva.
Nel maggio 1999, lo IAS 10 (rivisto nella sostanza nel 1999), Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio, ha modificato i paragrafi 20 (b), 35, 125 e 141. Il testo così come modificato è entrato in vigore dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2000 o da data successiva. Il presente Principio è stato modificato nel 2000 per cambiare la definizione di attività a servizio del piano e per introdurre i requisiti di rilevazione, valutazione e informazioni integrative dei rimborsi. Tali modifiche sono entrate in vigore a partire dagli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2001 o da data successiva. Ulteriori modifiche sono state apportate nel 2002 con lo scopo di evitare che la rilevazione di utili potesse avvenire esclusivamente a seguito di attualizzazioni di perdite o costi previdenziali relativi alle prestazioni di lavoro passate e la rilevazione di perdite esclusivamente a seguito di attualizzazioni di utili. Tali modifiche entrano in vigore a partire dagli esercizi che si chiudono al 31 maggio 2002. È incoraggiata un’applicazione anticipata.
INTRODUZIONE
1. Il presente Principio definisce il trattamento contabile e le informazioni integrative dei benefici per i dipendenti da parte dei datori di lavoro. Esso sostituisce lo IAS 19, Benefici pensionistici, approvato nel 1993. Le principali differenze rispetto al precedente IAS 19 sono riportate nel paragrafo 3 dell’Appendice C (Motivazioni per le conclusioni) che non fa parte di questo testo, ma può essere ritrovata nel volumetto singolo dello IAS 19 emesso nel febbraio del 1998. Il presente Principio non tratta le informazioni che devono essere presentate dai piani previdenziali per i dipendenti (vedere IAS 26, Fondi di previdenza).
2. Il presente Principio individua cinque categorie di benefici per i dipendenti:
(a) benefici a breve termine, quali salari, stipendi e contributi per oneri sociali, indennità sostitutive delle ferie annuali e delle assenze permalattia, compartecipazioni agli utili e incentivi (se dovuti entro i dodici mesi successivi alla chiusura dell’esercizio) e benefici in natura (quali assistenza medica, abitazione, auto aziendali e beni o servizi gratuiti o forniti a costo ridotto) per il personale in servizio;
(b) benefici successivi al rapporto di lavoro quali pensioni, altri benefici previdenziali, assicurazioni sulla vita e assistenza medica successivi al rapporto di lavoro;
(c) altri benefici a lungo termine ai dipendenti inclusi permessi legati all’anzianità di servizio, disponibilità di periodi sabbatici, premi in occasione di anniversari o altri benefici legati all’anzianità di servizio, indennità per invalidità e, se dovuti dopo dodici mesi o più dal termine dell’esercizio, compartecipazione agli utili, incentivi e retribuzioni differite;
(d) benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro;
(e) benefici retributivi sotto forma di partecipazione al capitale.
3. Il presente Principio prevede che l’impresa rilevi i benefici a breve termine per i dipendenti quando i dipendenti abbiano prestato la propria attività lavorativa in cambio di quei benefici.
4. I benefici successivi al rapporto di lavoro sono classificati come piani a contribuzione definita o come piani a benefici definiti. Il presente Principio fornisce specifiche linee guida sulla classificazione di piani comuni a più aziende, piani statali e piani con benefici assicurati.
5. Nei piani a contribuzione definita l’impresa paga dei contributi fissi a un’entità distinta (un fondo) e non avrà un’obbligazione legale o implicita a pagare ulteriori contributi qualora il fondo non disponga di attività sufficienti a pagare tutti i benefici per i dipendenti in relazione alla prestazione resa dai dipendenti nell’esercizio corrente e in quelli precedenti. Il presente Principio richiede che l’impresa rilevi i contributi a un piano a contribuzione definiti quando i dipendenti abbiano prestato la propria attività lavorativa in cambio di quei contributi.
6. Tutti gli altri piani a benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro sono piani a benefici definiti. I piani a benefici definiti possono essere non finanziati o essere interamente o parzialmente finanziati. Il presente Principio prevede che l’impresa:
(a) rilevi non solo le proprie obbligazioni giuridiche ma anche eventuali obbligazioni implicite derivanti dalle consuetudini aziendali;
(b) determini il valore attuale delle obbligazioni a benefici definiti e il fair value (valore equo) di ogni attività a servizio del piano con sufficiente regolarità in modo tale che gli ammontari esposti nel bilancio non differiscano significativamente da quelli che sarebbero determinati alla data di riferimento del bilancio;
(c) utilizzi il metodo della proiezione unitaria del credito per la valutazione delle sue obbligazioni e dei suoi costi;
(d) attribuisca i benefici ai periodi di impiego secondo la formula dei benefici del piano, a meno che la prestazione di un dipendente in anni successivi conduca a un livello di benefici significativamente più elevato rispetto a quello degli anni precedenti;
(e) utilizzi ipotesi attuariali obiettive e tra loro compatibili in merito alle variabili demografiche (quali il tasso di rotazione dei dipendenti e la mortalità) e alle variabili finanziarie (quali incrementi futuri delle retribuzioni, variazioni delle spese sanitarie e alcune variazioni dei benefici statali). Le ipotesi finanziarie devono basarsi sulle attese del mercato, alla data di riferimento del bilancio, per l’esercizio nel quale le obbligazioni devono essere estinte;
(f) determini il tasso di sconto con riferimento ai rendimenti di mercato di titoli di aziende primarie alla data di riferimento del bilancio (o, nei Paesi nei quali non esiste un mercato significativo di tali titoli, titoli di stato) di valuta e condizioni coerenti con la valuta e le condizioni delle obbligazioni per i benefici successivi al periodo di lavoro;
(g) deduca dal valore contabile dell’obbligazione il fair value (valore equo) di eventuali attività a servizio del piano. Alcuni diritti di rimborso non qualificabili come attività a servizio del piano sono trattati allo stesso modo di tali attività, a eccezione di quelli presentati, anziché a deduzione del valore dell’obbligazione, come attività separata;
(h) determini il valore contabile di un’attività in modo che non ecceda il netto totale di:
(i) eventuali costi previdenziali relativi a prestazioni di lavoro rese negli esercizi passati e non rilevati e perdite attuariali non rilevate; più
(ii) il valore attuale di qualsiasi beneficio economico disponibile sotto forma di rimborsi dal piano o riduzioni delle contribuzioni future al piano;
(i) rilevi il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro rese negli esercizi passati con il metodo a quote costanti nel periodo medio fino all’acquisizione dei benefici modificati;
(j) rilevi gli utili e le perdite di una riduzione o estinzione di un piano a benefici definiti nel momento in cui tale riduzione o estinzione si verifica. L’utile o la perdita devono comprendere qualsiasi modifica del valore attuale della obbligazione a benefici futuri definiti e del fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano e la parte non rilevata degli eventuali utili o perdite attuariali e costi previdenziali relativi alle prestazioni di lavoro passate; e
(k) rilevi la parte degli utili e delle perdite attuariali netti complessivi che supera il maggiore tra:
(i) il 10% del valore attuale dell’obbligazione a benefici definiti (prima della deduzione delle attività a servizio del piano); e
(ii) il 10% del fair value (valore equo) delle eventuali attività a servizio del piano.
Per ogni piano a benefici definiti deve essere rilevata la parte degli utili e delle perdite attuariali che ricade al di fuori del “corridoio” del 10% alla precedente data di riferimento divisa per la prevista vita lavorativa media residua dei dipendenti che partecipano al piano. Il presente Principio consente anche l’utilizzo di metodi sistematici di più rapida rilevazione contabile, a condizione che sia applicato lo stesso principio sia agli utili sia alle perdite e che il principio sia applicato coerentemente da un esercizio all’altro. Tali metodi consentiti includono la rilevazione contabile immediata di tutti gli utili e perdite attuariali.
9. L’impresa è impegnata, in modo dimostrabile, a interrompere il rapporto di lavoro quando, e solo quando, ha un dettagliato piano formale (con le indicazioni generali del contenuto) per l’interruzione del rapporto di lavoro e non ha realistiche possibilità di recedere dal piano.
7. Il presente Principio prevede un metodo di contabilizzazione più semplice per i benefici a lungo termine per i dipendenti diversi dai benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro: gli utili e le perdite attuariali e il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate devono essere contabilizzati immediatamente.
8. I benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto lavorativo sono i benefici dovuti ai dipendenti in seguito: alla decisione dell’azienda di concludere il rapporto di lavoro di un dipendente prima della data normale di pensionamento o alla decisione di un dipendente di concludere volontariamente il rapporto di lavoro in cambio di tali benefici. L’evento che dà origine all’obbligazione è l’interruzione del rapporto di lavoro e non la prestazione professionale svolta dal dipendente. Perciò, l’impresa deve contabilizzare i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro quando, e solo quando, può dimostrare di essersi impegnata a:
(a) concludere il rapporto di lavoro di un dipendente o di un gruppo di dipendenti prima della normale data di pensionamento; o
(b) corrispondere i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro in seguito all’offerta fatta per incentivare le dimissioni volontarie.
10. I benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro devono essere attualizzati se sono dovuti dopo più di dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nel caso di un’offerta fatta per incentivare le dimissioni volontarie, la valutazione dei benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro deve basarsi sul numero di dipendenti che si prevede accettino l’offerta.
11. (*) eliminato dal Reg.(CE) n. 211/2005 (IFRS 2).
12. Il presente Principio entra in vigore dagli esercizi che iniziano il 1° gennaio 1999 o da data successiva. L’applicazione anticipata è incoraggiata. Nell’esercizio in cui è adottato per la prima volta il presente Principio, l’impresa può contabilizzare, su un periodo non superiore a cinque anni, ogni aumento delle sue passività per benefici successivi al rapporto di lavoro. Nel caso l’adozione del presente Principio comporti una diminuzione delle passività, questa deve essere rilevata immediatamente.
13. Il presente Principio è stato modificato nel 2000 per cambiare la definizione di attività a servizio del piano e per introdurre le disposizioni relative alla rilevazione, valutazione e informazioni integrative dei rimborsi. Tali modifiche entrano in vigore a partire dagli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2001 o da data successiva. Una applicazione anticipata è incoraggiata.
SOMMARIO
Finalità
Ambito di applicazione
Definizioni
Benefici a breve termine per i dipendenti
Rilevazione e valutazione – Benefici a breve termine per i dipendenti
Brevi assenze retribuite
Compartecipazione agli utili e piani di incentivazione
Informazioni integrative
Benefici successivi al rapporto di lavoro: distinzione tra piani a contribuzione definita e piani a benefici definiti
Piani pensionistici relativi a più datori di lavoro
Piani previdenziali statali
Benefici assicurati
Benefici successivi al rapporto di lavoro: piani a contribuzione definita
Rivalutazione e valutazione
Informazioni integrative
Benefici successivi al rapporto di lavoro: piani a benefici definiti
Rilevazione e valutazione
Contabilizzazione dell’obbligazione implicita
Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria
Rilevazione e valutazione: valore attuale delle obbligazioni relative a benefici definiti e costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti
Metodo di valutazione attuariale
Attribuzione del beneficio ai periodi di lavoro
Ipotesi attuariali
Ipotesi attuariali: tasso di sconto
Ipotesi attuariali: retribuzioni, benefici e costi per assistenza medica
Costo relativo alle prestazioni di lavoro passate e utili e perdite al momento dell’estinzione
Costo relativo alle prestazioni di lavoro passate
Rilevazione e valutazione: attività a servizio del piano- Fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano
Indennizzi
Componenti del costo dei benefici definiti
Interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti
Riduzioni ed estinzioni
Esposizione in bilancio – Compensazione
Distinzione corrente/non corrente
Componenti finanziarie di costi per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro
Informazioni integrative
Altri benefici a lungo termine
Rilevazione e valutazione
Informazioni integrative
Benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro
Rilevazione
Misurazione
Informazioni integrative
Disposizioni transitorie e Data di entrata in vigore
I principi evidenziati graficamente in grassetto corsivo devono essere letti nel contesto della documentazione e delle indicazioni per l’applicazione contenute nel presente Principio e nel contesto della Prefazione ai Principi contabili internazionali. I Principi contabili internazionali non si applicano a elementi non rilevanti (vedere paragrafo 12 della Prefazione).
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