26 I benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro includono benefici quali:
a) benefici pensionistici (per esempio, pensioni e pagamenti in un’unica soluzione al momento del pensionamento); e
b) altri benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro, quali assicurazioni sulla vita e assistenza medica.
Gli accordi in base ai quali l’entità eroga benefici successivi al rapporto di lavoro sono piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro. L’entità applica il presente Principio a tutti questi accordi indipendentemente dal fatto che essi implichino la costituzione di un’entità distinta che riceva i contributi ed eroghi i benefici.
27 I piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro sono classificati come piani a contribuzione definita o come piani a benefici definiti, a seconda della sostanza economica del piano, la quale dipende dai principali termini e condizioni del piano stesso.
28 Nei piani a contribuzione definita, l’obbligazione legale o implicita dell’entità è limitata all’ammontare dei contributi da versare al fondo sulla base dell’accordo. L’ammontare dei benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro ricevuti dal dipendente è determinato, quindi, dall’ammontare di contributi pagati dall’entità (e a volte anche dal dipendente) a un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro o a una società assicuratrice, insieme ai rendimenti derivanti dall’investimento dei contributi. Di conseguenza, il rischio attuariale (che i benefici siano inferiori a quelli attesi) e il rischio di investimento (che le attività investite siano insufficienti a soddisfare i benefici attesi) ricadono, nella sostanza, sul dipendente.
29 Esempi di situazioni in cui l’obbligazione dell’entità non si limita all’ammontare di contributi da versare, in base all’accordo, al fondo si hanno quando l’entità ha un’obbligazione legale o implicita derivante da:
a) una formula per la determinazione dei benefici del piano che non è legata unicamente all’ammontare dei contributi e richiede all’entità di erogare ulteriori contributi se le attività non sono sufficienti a soddisfare i benefici nella formula per la determinazione dei benefici del piano;
b) una garanzia, diretta o indiretta attraverso un piano, di un determinato rendimento sui contributi;o
c) quelle prassi informali che danno origine a un’obbligazione implicita. Per esempio, se un’entità ha garantito nel passato benefici crescenti agli ex dipendenti per compensare l’inflazione, può sorgere un’obbligazione implicita, anche se non esiste un’obbligazione legale.
30 Nell’ambito di piani a benefici definiti:
a) l’obbligazione dell’entità consiste nel concedere i benefici concordati per i dipendenti in servizio e per gli ex dipendenti; e
b) il rischio attuariale (che i benefici siano più costosi del previsto) e il rischio dell’investimento ricadono, in sostanza, sull’entità. Se i valori attuariali o quelli relativi agli investimenti sono inferiori alle attese, il valore dell’obbligazione dell’entità può essere aumentato.
31 I paragrafi 32-49 spiegano la distinzione fra piani a contribuzione definita e piani a benefici definiti nel contesto di piani relativi a più datori di lavoro, piani statali e benefici assicurati.