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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 19 Benefici per i dipendenti – Benefici successivi al rapporto di lavoro: piani a benefici definiti

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Rilevazione e valutazione

56 I piani a benefici definiti possono essere non finanziati o possono essere interamente o parzialmente finanziati dai contributi versati dall’entità, e talvolta dai suoi dipendenti, a un’entità, o fondo, giuridicamente distinto dall’entità che redige il bilancio e che eroga i benefici ai dipendenti. Nel momento in cui diventano esigibili, il pagamento dei benefici finanziati dipende non solo dalla situazione patrimoniale-finanziaria e dal risultato economico del fondo ma anche dalla capacità dell’entità, e dalla sua volontà, di assorbire le eventuali perdite delle attività del fondo. Quindi l’entità, sostanzialmente, si fa carico dei rischi attuariali e di investimento relativi al piano. Di conseguenza, il costo rilevato per un piano a benefici definiti non è necessariamente l’ammontare dei contributi dovuti per l’esercizio.

57 La contabilizzazione di piani a benefici definiti da parte dell’entità comporta le seguenti fasi:

a) determinazione del disavanzo o dell’avanzo. Questo comporta:

i) stimare in modo affidabile, attraverso l’utilizzo della tecnica attuariale del metodo della proiezione unitaria del credito, il costo finale per l’entità dei benefici maturati dai dipendenti in cambio dell’attività lavorativa prestata nell’esercizio corrente e in quelli precedenti (vedere paragrafi
67-69). L’entità, quindi, deve determinare quale parte del beneficio è di competenza dell’esercizio corrente e dei precedenti (vedere paragrafi 70-74) e stimare (ipotesi attuariali) le variabili demografiche (quali la rotazione e la mortalità dei dipendenti) e quelle finanziarie (quali i futuri incrementi retributivi e i costi per l’assistenza medica) che influenzeranno il costo dei benefici (vedere paragrafi 75-98);
ii) attualizzare tali benefici al fine di determinare il valore attuale dell’obbligazione per benefici definiti e il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti (vedere paragrafi 67-69 e 83-86);
iii) dedurre il fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano (vedere paragrafi 113-115)
dal valore attuale dell’obbligazione per benefici definiti;

b) determinare l’importo della passività (attività) netta per benefici definiti come l’ammontare del disavanzo o dell’avanzo determinato al punto (a), rettificato per l’eventuale effetto della limitazione di un’attività netta per benefici definiti al massimale di attività (vedere paragrafo 64);
c) determinare gli importi da rilevare nell’utile (perdita) d’esercizio:

i) il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti (vedere paragrafi 70-74 e paragrafo 122 A);
ii) i costi relativi alle prestazioni di lavoro passate e gli utili o le perdite al momento dell’estinzione
(vedere paragrafi 99-112);
iii) gli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti (vedere paragrafi 123-126);

d) determinare le rivalutazioni della passività (attività) netta per benefici definiti da rilevare nelle
altre componenti di conto economico complessivo, inclusi:

i) utili e perdite attuariali (vedere paragrafi 128 e 129);
ii) il rendimento delle attività a servizio del piano, esclusi gli importi compresi negli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti (vedere paragrafo 130); e
iii) qualsiasi variazione nell’effetto del massimale di attività (vedere paragrafo 64), esclusi gli importi compresi negli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti.

Le procedure sopra descritte sono applicate distintamente ad ogni piano rilevante dell’entità.

58 L’entità deve determinare a intervalli regolari la passività (attività) netta per benefici definiti, in modo che gli importi rilevati nel bilancio non differiscano significativamente dagli importi che sarebbero determinati alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento.

59 Il presente Principio incoraggia, ma non richiede, che l’entità si rivolga a un attuario abilitato per valutare tutte le obbligazioni significative per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro. Per semplicità, l’entità può richiedere la consulenza di un attuario per valutare, in modo dettagliato, l’obbligazione prima della data di chiusura dell’esercizio di riferimento. Tuttavia, i risultati di tale valutazione sono aggiornati per tener conto di eventuali operazioni e altri cambiamenti significativi (inclusi cambiamenti dei prezzi di mercato e dei tassi di interesse) intervenuti fino alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento.

60 In alcuni casi stime, medie e semplificazioni di calcolo possono fornire un’attendibile approssimazione dei calcoli dettagliati illustrati nel presente Principio.

 

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