Informazioni integrative
135 L’entità deve indicare informazioni che:
a) illustrino le caratteristiche dei propri piani a benefici definiti e dei rischi correlati (vedere paragrafo 139);
b) identifichino e illustrino gli importi riportati nel bilancio consolidato derivanti dai propri piani a benefici definiti (vedere paragrafi 140-144); e
c) descrivano il modo in cui i piani a benefici definiti possono influire sull’ammontare, sulla tempistica e sull’incertezza dei flussi finanziari futuri dell’entità (vedere paragrafi 145-147).
136 Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 135, un’entità deve considerare:
a) il livello di dettaglio necessario per soddisfare le disposizioni informative;
b) l’enfasi da riporre su ciascuna delle diverse disposizioni;
c) il livello di aggregazione o disaggregazione da considerare; e
d) se gli utilizzatori del bilancio necessitano di ulteriori informazioni per valutare le informazioni quantitative fornite.
137 Se le informazioni integrative fornite in conformità alle disposizioni del presente Principio e di altri IFRS sono insufficienti a soddisfare le finalità di cui al paragrafo 135, un’entità deve fornire le informazioni integrative necessarie a soddisfare tali finalità. Per esempio, un’entità può presentare un’analisi del valore attuale dell’obbligazione per benefici definiti che distingua la natura, le caratteristiche e i rischi dell’obbligazione. Tali informazioni integrative potrebbero distinguere:
a) tra gli importi dovuti a membri attivi, a membri sospesi e a pensionati; (b) tra i benefici acquisiti e i benefici maturati ma non acquisiti;
c) tra benefici condizionati, importi attribuibili a futuri aumenti salariali e altri benefici.
138 Un’entità deve valutare se tutte le informazioni integrative devono essere disaggregate, o soltanto alcune di esse, per distinguere tra piani, o gruppi di piani, con gradi di rischio molto differenti. Per esempio, un’entità può decidere di disaggregare le informazioni integrative sui piani in base a una o più delle seguenti caratteristiche:
a) diverse dislocazioni geografiche;
b) caratteristiche diverse, quali piani pensionistici basati su una retribuzione fissa, piani pensionistici basati sull’ultima retribuzione e piani sanitari successivi alla fine del rapporto di lavoro;
c) contesti normativi diversi;
d) settori di informativa diversi;
e) accordi di finanziamento diversi (per es., non finanziati, o finanziati interamente o parzialmente).
Caratteristiche dei piani a benefici definiti e rischi correlati
139 L’entità deve indicare:
a) informazioni sulle caratteristiche dei propri piani a benefici definiti, inclusi:
i) la natura dei benefici previsti dal piano (per esempio, piani a benefici definiti basati sull’ultima retribuzione o piani basati sui contributi con garanzia);
ii) una descrizione del quadro normativo in cui opera il piano, per esempio il livello dei requisiti contributivi minimi e gli effetti del quadro normativo sul piano, come il massimale di attività (vedere paragrafo 64);
iii) una descrizione di tutte le altre responsabilità dell’entità nel governo del piano, per esempio le responsabilità dei fiduciari o dei membri del consiglio d’amministrazione del piano.b) una descrizione dei rischi a cui il piano espone l’entità, con particolare riferimento ai rischi imprevisti, specifici dell’entità o del piano, e a qualsiasi altra concentrazione di rischio significativa. Per esempio, se le attività a servizio del piano sono investite principalmente in una classe specifica di investimenti, come ad esempio gli immobili, il piano può esporre l’entità a una concentrazione di rischio sui mercati immobiliari;
c) una descrizione delle modifiche, delle riduzioni e delle estinzioni nell’ambito del piano.
Illustrazione degli importi nel bilancio
140 Un’entità deve fornire una riconciliazione tra il saldo di apertura e il saldo di chiusura per ciascuna delle seguenti voci, se applicabili:
a) la passività (attività) netta per benefici definiti, illustrando riconciliazioni distinte per:
i) le attività a servizio del piano;
ii) il valore attuale dell’obbligazione per benefici definiti; (iii) l’effetto del massimale di attività;b) i diritti a ricevere un indennizzo. Un’entità deve inoltre descrivere la relazione tra il diritto a ricevere un indennizzo e l’obbligazione correlata.
141 Ogni riconciliazione elencata nel paragrafo 140 deve illustrare uno dei seguenti elementi, se applicabile:
a) costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti;
b) interessi attivi o passivi;
c) rivalutazioni della passività (attività) netta per benefici definiti, illustrando separatamente:i) il rendimento delle attività a servizio del piano, esclusi gli importi compresi negli interessi di cui al punto (b);
ii) gli utili e le perdite attuariali risultanti da variazioni nelle ipotesi demografiche (vedere paragrafo 76(a));
iii) gli utili e le perdite attuariali risultanti da variazioni nelle ipotesi finanziarie (vedere paragrafo
76(b));
iv) le variazioni nell’effetto della limitazione di un’attività netta per benefici definiti al massimale di attività, esclusi gli importi compresi negli interessi di cui al punto (b). Un’entità deve inoltre indicare il modo in cui ha determinato il beneficio economico massimo disponibile, ossia se tali benefici sarebbero erogati nella forma di rimborsi, di riduzioni di contributi futuri o di una combinazione di entrambi;d) il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate e gli utili e le perdite al momento dell’estinzione. Come consentito dal paragrafo 100, il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate e gli utili e le perdite al momento dell’estinzione non devono essere distinti se si verificano contemporaneamente;
e) l’effetto delle variazioni nei tassi di cambio;
f) i contributi nel piano, indicando separatamente quelli del datore di lavoro e quelli dei partecipanti al piano;
g) i pagamenti previsti dal piano, indicando separatamente l’importo pagato per le estinzioni;
h) gli effetti delle aggregazioni aziendali e delle dismissioni.
142 Una entità deve disaggregare in classi il fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano in maniera tale da indicare distintamente la natura e i rischi di tali attività, suddividendo ciascuna classe di attività a servizio del piano tra quelle che hanno un prezzo di mercato quotato in un mercato attivo e quelle per le quali tale prezzo non è disponibile (come definito nell’IFRS 13 Misurazione del fair value (valore equo)). Per esempio, considerando il livello delle informazioni integrative trattato nel paragrafo 136, un’entità potrebbe distinguere tra:
a) disponibilità liquide e mezzi equivalenti;
b) strumenti rappresentativi di capitale (distinti per tipo di attività, dimensione dell’azienda, area geografica, ecc.);
c) strumenti rappresentavi di debito (distinti per tipo di emittente, qualità del credito, area geografica, ecc.);
d) immobili (distinti per area geografica, ecc.);
e) derivati (distinti per tipo di rischio sottostante, per esempio contratti su tassi di interesse, contratti su cambi, contratti su titoli di capitale, contratti su crediti, swap, ecc.);
f) fondi comuni di investimento (distinti per tipo di fondo);
g) titoli garantiti da attività; e
h) titoli di debito strutturati.
143 Un’entità deve indicare il fair value (valore equo) degli strumenti finanziari trasferibili da essa posseduti come attività a servizio del piano e il fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano consistenti in immobili occupati dall’entità o altre attività da essa utilizzate.
144 Un’entità deve indicare le ipotesi attuariali rilevanti utilizzate per determinare il valore attuale dell’obbligazione per benefici definiti (vedere paragrafo 76). Tali informazioni integrative saranno in termini assoluti (per esempio, una percentuale assoluta e non soltanto un margine tra diverse percentuali e altre variabili). Quando l’entità presenta le informazioni integrative in forma aggregata per un insieme di piani, deve esporle in bilancio nella forma di medie ponderate o di intervalli relativamente ristretti.
Importo, tempistica e incertezza dei flussi finanziari futuri
145 L’entità deve indicare:
a) un’analisi di sensitività per ciascuna ipotesi attuariale rilevante (secondo quanto indicato al paragrafo 144) alla fine dell’esercizio, mostrando gli effetti che ci sarebbero stati sull’obbligazione per benefici definiti a seguito delle variazioni dell’ipotesi attuariale rilevante ragionevolmente possibili a tale data;
b) i metodi e le ipotesi utilizzati nella preparazione delle analisi di sensitività richieste al punto (a) e i limiti di tali metodi;
c) le modifiche ai metodi e alle ipotesi utilizzati nella preparazione delle analisi di sensitività rispetto all’esercizio precedente, e le ragioni di dette modifiche.
146 Un’entità deve fornire una descrizione delle strategie di correlazione delle attività e delle passività utilizzate dal piano o dall’entità, inclusi l’utilizzo di rendite e di altre tecniche, come i contratti di longevity swap, per la gestione del rischio.
147 Per fornire un’indicazione dell’effetto del piano a benefici definiti sui flussi finanziari futuri dell’entità, un’entità deve indicare:
a) una descrizione degli accordi e delle politiche di finanziamento che incidono sui contributi futuri;
b) i contributi al piano previsti per il prossimo esercizio;
c) le informazioni sul profilo di scadenza dell’obbligazione per benefici definiti. Esse comprenderanno la durata media ponderata dell’obbligazione per benefici definiti e possono includere altre informazioni sulla distribuzione dei tempi di pagamento dei benefici, come un’analisi delle scadenze di pagamento dei benefici.
Piani relativi a più datori di lavoro
148 Se un’entità partecipa a un piano a benefici definiti relativo a più datori di lavoro, deve indicare:
a) una descrizione degli accordi di finanziamento, incluso il metodo adottato per determinare le
percentuali e i requisiti minimi di contribuzione dell’entità;
b) una descrizione della misura in cui l’entità può essere ritenuta responsabile nei confronti del piano di obbligazioni di altre entità in base ai termini e alle condizioni del piano relativo a più datori di lavoro;
c) una descrizione della ripartizione concordata di un disavanzo o di un avanzo al momento:i) dell’estinzione del piano; o
ii) del ritiro dal piano dell’entità;d) se l’entità considera tale piano come un piano a contribuzione definita, secondo quanto stabilito dal paragrafo 34, essa deve indicare le seguenti informazioni, oltre alle informazioni di cui ai punti (a)-(c) e invece delle informazioni richieste dai paragrafi 139-147:
i) che il piano è un piano a benefici definiti;
ii) i motivi per cui non sono disponibili informazioni sufficienti per consentire all’entità di contabilizzarlo come un piano a benefici definiti;
iii) i contributi al piano previsti per il prossimo esercizio;
iv) le informazioni relative a un avanzo o disavanzo del piano che può influire sull’ammontare dei contributi futuri, incluso il criterio per determinare tale disavanzo o avanzo e le eventuali implicazioni per l’entità;
v) un’indicazione del livello di partecipazione al piano dell’entità rispetto ad altre entità partecipanti. Tra gli esempi di misure che potrebbero fornire una tale indicazione vi sono la quota parte dell’entità nei contributi complessivi del piano, oppure la quota del numero totale di membri attivi dell’entità, dei membri in pensione e dei precedenti membri destinatari di benefici, se tali informazioni sono disponibili.
Piani a benefici definiti che condividono i rischi tra entità sotto controllo comune
149 Se un’entità partecipa a un piano a benefici definiti che condivide rischi tra entità sotto controllo comune, deve indicare:
a) l’accordo contrattuale o le definite procedure per cui si addebita il costo netto del piano a benefici definiti o il fatto che non vi siano tali procedure;
b) la procedura per determinare il contributo che l’entità deve corrispondere;
c) tutte le informazioni relative al piano nel suo insieme secondo quanto previsto dai paragrafi 135-147, se l’entità contabilizza una ripartizione del costo netto del piano a benefici definiti secondo quanto previsto dal paragrafo 41;
d) le informazioni relative al piano nel suo insieme secondo quanto previsto dai paragrafi 135-137, 139, 142-144 e 147(a) e (b), se l’entità contabilizza il contributo dovuto per l’esercizio secondo quanto previsto dal paragrafo 41.
150 Le informazioni richieste dal paragrafo 149(c) e (d) possono essere indicate facendo riferimento alle informazioni integrative presentate nel bilancio di un’altra entità del gruppo se:
a) il bilancio di quell’entità del gruppo identifica e indica separatamente le informazioni richieste sul piano; e
b) il bilancio di quell’entità del gruppo è disponibile per gli utilizzatori del bilancio alle stesse condizioni del bilancio dell’entità e contemporaneamente al bilancio dell’entità, o precedentemente.
Requisiti informativi di altri IFRS
151 Laddove richiesto dallo IAS 24 l’entità fornisce informazioni integrative su:
a) operazioni fra parti correlate con piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro; e
b) benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro per i dirigenti con responsabilità strategiche.
152 Laddove richiesto dallo IAS 37 l’entità fornisce informazioni integrative sulle passività potenziali derivanti da obbligazioni per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro.