Indennizzi
116 Quando, e solo quando, è praticamente certo che un altro soggetto rimborserà alcuni o tutti i costi necessari per estinguere un’obbligazione per benefici definiti, l’entità deve:
a) rilevare il proprio diritto a ricevere l’indennizzo come attività separata. L’entità deve valutare tale attività al fair value (valore equo);
b) disaggregare e rilevare le variazioni del fair value (valore equo) del proprio diritto a ricevere l’indennizzo analogamente alla rilevazione delle variazioni del fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano (vedere paragrafi 124 e 125). Le componenti del costo dei benefici definiti rilevato in conformità al paragrafo 120 possono essere rilevate al netto degli importi relativi alle variazioni del valore contabile del diritto all’indennizzo.
117 Talvolta, un’entità può fare affidamento su un altro soggetto, come ad esempio un assicuratore, per far fronte ad alcuni o tutti i costi necessari per estinguere una determinata obbligazione per benefici definiti. Le polizze assicurative che soddisfano i requisiti richiesti, come definite nel paragrafo 8, sono considerate attività a servizio del piano. L’entità contabilizza tali polizze assicurative con le stesse modalità previste per le altre attività a servizio del piano e in tal caso il paragrafo 116 non rileva (vedere i paragrafi 46-49 e 115).
118 Se una polizza assicurativa detenuta da un’entità non soddisfa i requisiti richiesti, non è un’attività a servizio del piano. l’entità rileva il suo diritto a ricevere l’indennizzo relativo alla polizza assicurativa come attività distinta, e non in deduzione del disavanzo o dell’avanzo dei benefici definiti. Il paragrafo 140A(b) richiede che l’entità dia una breve descrizione della relazione tra il diritto a ricevere l’indennizzo e la relativa obbligazione.
119 Se il diritto a ricevere l’indennizzo deriva da una polizza assicurativa che corrisponde esattamente, per tempi ed ammontare, ad alcuni o tutti i benefici da pagare secondo un piano a benefici definiti, si ritiene che il fair value (valore equo) del diritto a ricevere l’indennizzo sia il valore attuale dell’obbligazione relativa (suscettibile delle eventuali riduzioni nel caso l’indennizzo non sia pienamente recuperabile).