172 L’entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se l’entità adotta il presente Principio per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
173 Un’entità deve applicare il presente Principio retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori, con le seguenti eccezioni:
a) un’entità non è tenuta a rettificare il valore contabile delle attività che esulano dall’ambito di applicazione del presente Principio nel caso di variazioni nei costi connessi ai benefici per i dipendenti inclusi nel valore contabile prima della data dell’applicazione iniziale. La data dell’applicazione iniziale è l’inizio del primo esercizio esposto nel primo bilancio in cui l’entità adotta il presente Principio;
b) nei bilanci degli esercizi che hanno inizio in data antecedente al 1° gennaio 2014, un’entità non deve presentare informazioni comparative per le informazioni integrative di cui al paragrafo 145 sulla sensitività dell’obbligazione per benefici definiti.
179. Modifica, riduzione o estinzione del piano (modifiche allo IAS 19), pubblicato nel febbraio 2018, ha aggiunto i paragrafi 101 A, 122 A e 123 A e ha modificato i paragrafi 57, 99, 120, 123, 125, 126 e 156. L’entità deve applicare tali modifiche alle modifiche, alle riduzioni o alle estinzioni del piano che si verificano alla data di inizio o dopo l’inizio del primo esercizio avente inizio dal 1o gennaio 2019 o da data successiva. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica le modifiche anticipatamente, tale fatto deve essere indicato.