1Il presente Principio deve essere applicato per la contabilizzazione e l’informativa dei contributi pubblici e per l’informativa riguardante gli altri tipi di assistenza pubblica.
2 Il presente Principio non tratta:
a) i problemi particolari che sorgono nella contabilizzazione dei contributi pubblici nei bilanci che riflettono gli effetti dei cambiamenti dei prezzi o nelle informazioni integrative di natura analoga;
b) l’assistenza pubblica che è fornita a un’entità sotto forma di benefici che si manifestano nella determinazione dell’utile imponibile o della perdita a fini fiscali, o che sono determinati o limitati sulla base delle imposte sul reddito dovute. Esempi di tali benefici sono rappresentati da esenzioni dalle imposte sul reddito, crediti d’imposta sugli investimenti, ammortamenti accelerati e riduzioni delle aliquote delle imposte sul reddito.
c) la partecipazione pubblica alla proprietà dell’entità;
d) i contributi pubblici trattati dallo IAS 41 Agricoltura.
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