Rilevazione e valutazione
41. L’eventuale eccedenza del costo dell’acquisizione rispetto alla quota di partecipazione dell’acquirente nei fair value (valore equo) delle attività e delle passività identificabili acquisite alla data dell’operazione di compravendita deve essere esposta come avviamento e rilevata come attività.
42. L’avviamento derivante dall’acquisizione rappresenta un pagamento fatto dall’acquirente in previsione di futuri benefici economici. I futuri benefici economici possono risultare dalla sinergia tra i beni identificabili acquisiti o da beni che, individualmente, non hanno i requisiti per essere rilevati nel bilancio ma per i quali l’acquirente è disposto a corrispondere un prezzo nell’acquisizione.
43. L’avviamento deve essere iscritto al costo al netto di qualsiasi fondo ammortamento e perdita durevole di valore accumulata.