Data di acquisizione
19. Dalla data di acquisizione l’acquirente deve:
(a) includere nel conto economico i risultati della gestione della acquisita; e
(b) rilevare nello stato patrimoniale le attività e le passività identificabili della acquisita e l’eventuale avviamento, anche negativo, derivante dall’acquisizione.
20. La data di acquisizione è la data in cui il controllo dei beni e della gestione della società acquisita è effettivamente trasferito all’acquirente e in cui inizia l’applicazione del metodo dell’acquisto. I risultati della gestione di un’attività acquisita devono essere inclusi nel bilancio dell’acquirente a partire dalla data di acquisizione, che è la data in cui il controllo della società acquisita è effettivamente trasferito all’acquirente. In concreto, la data di acquisizione è la data a partire dalla quale l’acquirente ha il potere di determinare le scelte amministrative e gestionali di un’impresa in modo da ottenere benefici dalle sue attività. Non si ritiene che il controllo sia stato trasferito all’acquirente fino a che non siano state soddisfatte tutte le condizioni necessarie per tutelare gli interessi delle parti coinvolte. Tuttavia, ciò non comporta che un’operazione sia stata conclusa, o formalmente perfezionata, affinché il controllo passi effettivamente all’acquirente. Nell’accertare se il controllo è stato effettivamente trasferito, deve essere considerato il contenuto sostanziale dell’acquisizione.