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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 22 Aggregazioni di imprese – Aggregazioni di imprese comunque definite

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Imposte sul reddito

84. In alcuni Paesi, il trattamento contabile di un’aggregazione può differire da quello applicato in conformità alle rispettive legislazioni tributarie. Qualsiasi passività o attività fiscale differita che ne deriva è rilevata secondo quanto disposto dallo IAS 12, Imposte sul reddito.

85. Il beneficio potenziale derivante dal riporto a nuovo delle perdite, o altre attività fiscali differite di un’impresa acquisita, che non sia stato rilevato dall’acquirente al momento dell’acquisizione come attività identificabile, può essere realizzato successivamente. Quando ciò accade, l’acquirente deve rilevare il beneficio come provento secondo quanto previsto dallo IAS 12, Imposte sul reddito. Inoltre, l’acquirente:

(a) deve adeguare il valore contabile lordo dell’avviamento e il fondo ammortamento relativo agli importi che sarebbero stati rilevati se l’attività fiscale differita fosse stata rilevata come un’attività identificabile al momento dell’aggregazione di imprese; e

(b) deve rilevare la riduzione del valore contabile netto dell’avviamento come costo.

Comunque, questa procedura non deve generare avviamento negativo, né incrementare il valore contabile dell’avviamento negativo.

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