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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 22 Aggregazioni di imprese – Disposizioni transitorie

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99. A partire dalla data in cui entra in vigore (o, se precedente, alla data di adozione), il presente Principio deve essere applicato come disposto nei seguenti quadri sionttici. In tutte le circostanze, a eccezione di quelle previste nei seguenti quadri sinottici, il presente Principio deve essere applicato retrospettivamente, a meno che ciò non sia praticamente possibile.

100. L’effetto dell’adozione del presente Principio alla sua data di entrata in vigore (o precedente) deve essere rilevato secondo quanto previsto dallo IAS 8, Utile (Perdita) d’esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili, ossia, come una rettifica degli utili portati a nuovo all’apertura di bilancio (trattamento contabile di riferimento dello IAS 8 oppure fatto affluire al conto economico dell’esercizio in corso (trattamento contabile alternativo dello IAS 8).

101. Nel primo bilancio annuale pubblicato dopo la pubblicazione di questo Principio, l’impresa deve indicare le disposizioni transitorie adottate qualora le stesse prevedano più opzioni.

Disposizioni transitorie – Ricalcolo dell’avviamento positivo e negativo

1. L’aggregazione di imprese sotto forma di acquisizione si è verificata in un bilancio antecedente al 1° gennaio 1995.

Circostanze:

a) L’avviamento positivo (avviamento negativo) è stato annullato con le riserve;
(b) L’avviamento positivo (avviamento negativo) è stato rilevato inizialmente come una attività (ricavo sospeso) ma non al valore che sarebbe stato assegnato secondo ciò che previsto dal paragrafo 41 (59) del presente Principio.

Disposizioni :Il ricalcolo dell’avviamento positivo (avviamento negativo) è incoraggiato ma non è richiesto. Se è ricalcolato l’avviamento positivo (avviamento negativo), è richiesto di:

(i) ricalcolare l’avviamento positivo e l’avviamento negativo per tutte le acquisizioni avvenute prima del 1° gennaio 1995;
(ii) determinare il valore assegnato all’avviamento positivo (avviamento negativo) alla data dell’acquisizione secondo quanto previsto dal paragrafo 41 (59) del presente Principio e di rilevare in relazione a ciò l’avviamento positivo (avviamento negativo); e

(iii) determinare l’ammortamento accumulato dell’avviamento (l’ammontare accumulato dell’avviamento negativo rilevato come ricavo) a partire dalla data di acquisizione secondo quanto disposto dai paragrafi 44-54 (61-63) del presente Principio e di rilevarlo conseguentemente in bilancio.  Il ricalcolo dell’avviamento è incoraggiato ma non richiesto. Se l’avviamento positivo (avviamento negativo) è ricalcolato si devono applicare le disposizioni di cui alla situazione 1 (a). Se l’avviamento positivo (avviamento negativo) non è ricalcolato, si ritiene che il valore assegnato all’avviamento positivo (avviamento negativo) alla data dell’acquisizione sia stato correttamente determinato. Per ciò che concerne l’ammortamento dell’avviamento positivo (rilevazione dell’avviamento negativo come provento), si vedano le situazioni 3 e 4 di cui in seguito.

2. L’aggregazione di imprese sotto forma di acquisizione si è verificata in un bilancio con inizio al 1° gennaio 1995 o posteriormente, ma prima che il presente Principio è entrato in vigore (o, se precedente, prima che il presente Principio è già stato applicato).

Circostanze:

(a) Alla data dell’acquisizione, il costo dell’acquisizione risulta superiore alla quota di partecipazione dell’acquirente nel fair value (valore equo) delle attività e delle passività identifi cabili.

(b) Alla data dell’acquisizione:

(i) il costo dell’acquisizione era inferiore al fair valute (valore equo) delle attività e passività identifi cabili dall’acquirente; e
(ii) il fair valute (valore equo) delle attività non monetarie identificabili acquisite è stato ridotto sino a che l’eccedenza è stata eliminata (trattamento contabile di riferimento secondo quanto disposto dallo IAS 22 (rivisto nel 1993)).

(c) Alla data dell’acquisizione:

(i) il costo dell’acquisizione era inferiore alla quota dell’acquirente nel fair value (valore equo) delle attività e passività identifi cabili della partecipazione; e
(ii) il fair value (valore equo) delle attività non monetarie identificabili acquisite non è stato ridotto per eliminare l’eccedenza (trattamento contabile alternativo secondo  quanto disposto dallo IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1993)).

3. L’avviamento è stato rilevato come un’attività ma non è stato precedentemente ammortizzato o fu ritenuto che la quota di ammortamento fosse pari a zero. L’avviamento negativo è stato rilevato inizialmente come una voce distinta di stato patrimoniale ma non è stato successivamente rilevata come un provento od il valore dell’avviamento negativo che doveva essere rilevato fu ritenuto pari a zero.

4. L’avviamento positivo (avviamento negativo) è stato precedentemente ammortizzato (rilevato come provento).

Disposizioni:Se l’avviamento è stato rilevato come un’attività e il valore assegnato a questo alla data di acquisizione riflette le disposizioni del paragrafo 41 del presente Principio, si vedano le disposizioni transitorie per l’ammortamento previste dalle situazioni 3 e 4 di cui in seguito. Altrimenti è richiesto di:

(i) determinare il valore che sarebbe stato assegnato all’avviamento alla data dell’acquisizione secondo quanto previsto dal paragrafo 41 del presente Principio e di rilevare in relazione a ciò l’avviamento;
(ii) determinare il relativo ammortamento accumulato dell’avviamento che sarebbe stato rilevato secondo quanto previsto dallo IAS 22 (rivisto nel 1993) e di rilevarlo in relazione a ciò in bilancio (viene applicato il limite temporale dei venti anni di cui allo IAS 22 (rivisto nel 1993)); e
(iii) ammortizzare qualsiasi residua parte del valore contabile dell’avviamento lungo il corso della vita utile determinata secondo ciò che previsto da questo Principio (trattamento contabile della situazione 4 di cui in seguito). Il ricalcolo dell’avviamento negativo è incoraggiato ma non richiesto. Se l’avviamento negativo è ricalcolato occorre:

(i) ricalcolare l’avviamento negativo delle acquisizioni avvenute dopo il 1° gennaio 1995;

(ii) determinar l’ammontare che sarebbe stato assegnato all’avviamento negativo alla data dell’acquisizione secondo quanto disposto dal paragrafo 59 del presente Principio e di rilevare in relazione a ciò l’avviamento, e

(iii) determinare il relativo ammontare accumulato dell’avviamento negativo che sarebbe stato rilevato come ricavo secondo quanto disposto dallo IAS 22 (rivisto nel 1993) e di rilevarlo di conseguenza; e

(iv) rilevare qualsiasi porzione del valore contabile dell’avviamento negativo come ricavo lungo il corso della residua vita utile media ponderata delle attività non monetarie identifi cabili acquisite svalutabili/ ammortizzabili (trattamento contabile previsto nella situazione 4 di seguito). Se l’avviamento negativo non è ricalcolato, si ritiene che l’ammontare assegnato alla data di acquisizione all’avviamento negativo (qualora esista) sia stato determinato in maniera corretta. Per la rilevazione dell’avviamento negativo come ricavo, si vedano le situazioni 3 o 4 di cui in seguito.  Se l’avviamento negativo è stato rilevato e l’ammontare assegnato ad esso alla data di acquisizione è stato determinato secondo quanto previsto dal paragrafo 59 del presente Principio, si vedano le disposizioni transitorie per la rilevazione dell’avviamento negativo come un ricavo delle situazioni 3 e 4 di cui in seguito. Altrimenti è richiesto di:

(i) determinare l’ammontare che sarebbe stato assegnato all’avviamento negativo alla data dell’acquisizione secondo quanto previsto dal paragrafo 59 del presente Principio e di rilevare in relazione a ciò l’avviamento negativo;
(ii) determinare il corrispondente importo dell’avviamento negativo che sarebbe stato imputato a provento secondo lo IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1993) ed iscriverlo in relazione a ciò;
(iii) imputare il residuo valore contabile dell’avviamento negativo come provento lungo la residua vita utile media ponderata delle attività non monetarie identificabili svalutabili/ammortizzabili acquisite (trattamento previsto dalla situazione 4 di cui in seguito).

Si deve ricalcolare il valore contabile dell’avviamento positivo (avviamento negativo) come se l’ammortamento dell’avviamento (ammontare dell’avviamento negativo rilevato come provento) fosse stato determinato secondo quanto previsto dal presente Principio (vedere paragrafi 44-54 (61-63)). Non si deve ricalcolare il valore contabile
dell’avviamento positivo (avviamento negativo) per qualsiasi differenza tra
l’ammortamento accumulato negli anni precedenti (avviamento negativo accumulato rilevato come provento) e quello calcolato secondo quanto previsto dal presente Principio ma è richiesto di:

(i) ammortizzare qualsiasi valore contabile dell’avviamento lungo il corso della sua residua vita utile determinata secondo quanto previsto dal presente Principio (vedere paragrafi 44-54); e
(ii) rilevare qualsiasi parte del valore contabile dell’avviamento negativo come un ricavo lungo il corso della vita utile media ponderata residua delle attività non-monetarie svalutabili/ammortizzabili acquisite (vedere paragrafo 62 (a)). (cioè qualsiasi cambiamento è trattato nello stesso modo di un cambiamento di stime contabili secondo quanto previsto dallo IAS 8, Utile (perdita) d’esercizio, errori determinanti e cambiamenti di criteri contabili).

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