2 Il presente Principio deve essere applicato nella:
a) individuazione dei rapporti e delle operazioni con parti correlate;
b) individuazione di saldi in essere, inclusi gli impegni, tra l’entità e le sue parti correlate;
c) individuazione delle circostanze in cui sono richieste informazioni integrative sugli elementi di cui ai punti (a) e (b); e
d) determinazione delle informazioni integrative da fornire in merito agli elementi di cui sopra.
3 Il presente Principio richiede che vengano fornite informazioni integrative su rapporti, operazioni e saldi in essere con parti correlate, inclusi gli impegni, nel bilancio consolidato e separato di una controllante o di investitori con il controllo congiunto di una partecipata, o con un’influenza notevole sulla stessa, presentata nel bilancio in conformità con l’IFRS 10. Bilancio consolidato o con lo IAS 27 Bilancio separato. Il presente Principio si applica anche ai bilanci individuali.
4 Delle operazioni con parti correlate e dei saldi in essere con altre entità di un gruppo è data informativa nel bilancio dell’entità. Nella preparazione del bilancio consolidato del gruppo, le operazioni e i saldi in essere con parti correlate infragruppo sono eliminati, a eccezione di quelli tra un’entità d’investimento e le sue controllate valutate al fair value rilevato a conto economico.
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