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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate – Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

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28 Un’entità deve applicare il presente Principio retroattivamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2011 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata dell’intero Principio o dell’esenzione parziale per le entità pubbliche di cui ai paragrafi 25-27. Se l’entità applica l’intero Principio o l’esenzione parziale per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2011, tale fatto deve essere indicato.

28A L’IFRS 10 e l’IFRS 11 Accordi per un controllo congiunto, pubblicato a Maggio 2011, hanno modificato i paragrafi 3, 9, 11(b), 15, 19(b), ed (e) e 25. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 10, l’IFRS 11 e l’IFRS 12.

28B Entità d’investimento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato a ottobre 2012, ha modificato i paragrafi 4 e 9. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2014 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata di Entità d’investimento. Se un’entità applica tali modifiche a partire da un periodo precedente, deve applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d’investimento.

28C Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012, pubblicato a dicembre 2013, ha modificato il paragrafo 9 e ha aggiunto i paragrafi 17A e 18A. L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2014 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

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