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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate – Definizioni

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5. I termini seguenti sono utilizzati nel presente Principio con i significati indicati:

Parti correlate – i soggetti sono considerati correlati se uno di essi ha la capacità di controllare l’altro o di esercitare un’influenza notevole sull’assunzione di decisioni operative e finanziarie dell’altro soggetto.

Operazione con parti correlate – un trasferimento di risorse o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Controllo – possesso, diretto o indiretto tramite società controllate, di più della metà del potere di voto di un’impresa, o partecipazione sostanziale nel potere di voto e potere di determinare, in virtù di clausole statutarie o accordi, le politiche finanziarie e operative di gestione delle imprese.

Influenza notevole (per gli scopi del presente Principio) – partecipazione nelle decisioni sulle politiche finanziarie e operative di un’impresa, ma non il loro controllo. Un’influenza notevole può essere esercitata in vari modi, di solito tramite rappresentanti nel consiglio di amministrazione ma anche attraverso, per esempio, partecipazione al processo di definizione delle politiche aziendali, operazioni rilevanti fra società, scambio di personale direttivo o dipendenza da conoscenze tecniche. Un’influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. In caso di possesso di azioni, l’influenza notevole è presunta secondo quanto previsto dalla definizione contenuta nello IAS 28, Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate.

6. Nel contesto del presente Principio le seguenti situazioni non rientrano nella definizione di parti correlate:

(a) due società che abbiano semplicemente un amministratore in comune, nonostante i paragrafi 3 (d) ed (e) sopra riportati (ma è necessario prendere in considerazione l’eventualità, e accertare la probabilità, che l’amministratore possa condizionare le politiche di entrambe le società nei rapporti reciproci);

(b) (i) finanziatori;
(ii) sindacati;
(iii) imprese di pubblici servizi;
(iv) amministrazioni pubbliche, nel corso dei loro normali rapporti con l’impresa e in virtù solo di quei rapporti (sebbene essi possano circoscrivere la libertà di azione dell’impresa o partecipare al suo processo di definizione delle scelte); e

(c) un singolo cliente, fornitore, franchisor, distributore o agente con il quale l’impresa effettua un rilevante volume di affari unicamente in virtù della dipendenza economica che ne deriva.

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