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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate – Informazioni integrative

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Tutte le entità

13 Le relazioni tra una controllante e le proprie controllate devono essere indicate indipendentemente dal fatto che tra di esse siano state effettuate operazioni. L’entità deve indicare la ragione sociale della propria controllante e, se diversa, quella della capogruppo. Se né la controllante dell’entità né la capogruppo redigono un bilancio consolidato ad uso pubblico, deve essere indicata la ragione sociale della controllante di livello immediatamente superiore che è tenuta alla redazione del bilancio.

14 Allo scopo di consentire all’utilizzatore del bilancio di formarsi un’opinione circa gli effetti sull’entità dei rapporti con parti correlate, è appropriato indicare il rapporto con la parte correlata in presenza di controllo, indipendentemente dal fatto che fra di esse siano state effettuate operazioni.

15 La disposizione di indicare i rapporti con parti correlate tra una controllante e le proprie controllate si aggiunge alle disposizioni di cui agli IAS 27, IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità.

16 Il paragrafo 13 fa riferimento alla controllante di livello immediatamente superiore. Ossia, la prima controllante del gruppo al di sopra della controllante diretta che redige un bilancio consolidato disponibile per uso pubblico.

17 L’entità deve fornire informazioni in merito alle retribuzioni dei dirigenti con responsabilità strategiche, in totale e suddivise per ciascuna delle seguenti categorie:

a) benefici a breve termine per i dipendenti;
b) benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro;
c) altri benefici a lungo termine;
d) benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro; e
e) pagamenti basati su azioni.

17A Se un’entità ottiene servizi di direzione con responsabilità strategiche da un’altra entità («entità dirigente»), essa non è tenuta ad applicare le disposizioni del paragrafo 17 ai corrispettivi pagati o dovuti dall’entità dirigente ai suoi amministratori o dipendenti.

18 Se un’entità ha effettuato operazioni con parti correlate nei periodi di riferimento del bilancio, essa deve indicare la natura del rapporto con la parte correlata, oltre a fornire informazioni su tali operazioni e sui saldi in essere, inclusi gli impegni, necessarie agli utilizzatori del bilancio per comprendere i potenziali effetti di tale rapporto sul bilancio. Questi requisiti informativi si aggiungono a quelli disposti nel paragrafo 17. Tali informazioni devono almeno includere:

a) l’ammontare delle operazioni;
b) l’ammontare dei saldi in essere, inclusi gli impegni, e:

i) le loro condizioni ed i termini contrattuali, incluse eventuali garanzie esistenti e la natura del corrispettivo da riconoscere al momento del regolamento; e
ii) dettagli di qualsiasi garanzia fornita o ricevuta;

c) accantonamenti per crediti dubbi relativi all’ammontare dei saldi in essere; e
d) la perdita rilevata nell’esercizio, relativa ai crediti inesigibili o dubbi dovuti da parti
correlate.

18A Le spese sostenute dall’entità per la prestazione dei servizi di direzione con responsabilità strategiche forniti da un’entità dirigente separata devono essere indicate.

19 Le informazioni integrative richieste al paragrafo 18 devono essere indicate separatamente per ciascuna delle seguenti categorie:

a) la controllante;
b) le entità che controllano congiuntamente o esercitano un’influenza notevole sull’entità
stessa;
c) le controllate;
d) le collegate;
e) le joint venture in cui l’entità è una società joint venturer;
f) i dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità o della sua controllante; e
g) altre parti correlate.

20 La classificazione degli importi dovuti da e a parti correlate, nelle diverse categorie, secondo quanto previsto al paragrafo 19, rappresenta un’estensione della disposizione sull’informativa da fornire di cui allo IAS 1 Presentazione del bilancio in merito alle informazioni da presentare nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note. Le categorie sono state ampliate per fornire un’analisi più esauriente dei saldi in essere con parti correlate e sono applicate alle operazioni con parti correlate.

21 Di seguito si riportano degli esempi di operazioni delle quali è data informativa se effettuate con parti correlate:

a) acquisti o vendite di beni (finiti o semilavorati);
b) acquisti o vendite di immobili e altre attività;
c) prestazione o ottenimento di servizi;
d) leasing;
e) trasferimenti per ricerca e sviluppo;
f) trasferimenti a titolo di licenza;
g) trasferimenti a titolo di finanziamento (inclusi i prestiti e gli apporti di capitale in denaro o in natura);
h) clausole di garanzia o pegno;
i) impegni ad intervenire se si verifica o meno un particolare evento futuro, inclusi i contratti esecutivi (rilevati e non rilevati); e
j) estinzione di passività per conto dell’entità ovvero da parte dell’entità per conto di quella parte correlata.

22 La partecipazione da parte di una controllante o di una controllata in un piano a benefici definiti che condivide i rischi tra entità del gruppo è un’operazione con parti correlate (vedere paragrafo 42 dello IAS 19 (modificato nel 2011)).

23 Le informazioni integrative in cui si specifica che le operazioni con parti correlate sono state effettuate a condizioni equivalenti a quelle prevalenti in libere transazioni sono fornite soltanto se tali condizioni possono essere comprovate.

24 Elementi di natura similare possono essere indicati cumulativamente salvo quando l’indicazione distinta sia necessaria per la comprensione degli effetti di operazioni con parti correlate sul bilancio dell’entità.

 

Entità pubbliche

25 Un’entità che redige il bilancio è dispensata dai requisiti informativi di cui al paragrafo 18 relativi alle operazioni con parti correlate e ai saldi in essere, inclusi gli impegni, nel caso di:

a) un ente governativo che detiene il controllo, il controllo congiunto o un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio; e
b) un’altra entità che sia una parte correlata in quanto lo stesso ente governativo detiene il controllo, il controllo congiunto o un’influenza notevole sia sull’entità che redige il bilancio, sia sull’altra entità.

26 Se un’entità che redige il bilancio applica l’esenzione di cui al paragrafo 25, deve indicare le seguenti informazioni in merito alle operazioni e ai relativi saldi in essere citati al paragrafo 25:

a) la denominazione dell’ente governativo e la natura del proprio rapporto con l’entità che redige il bilancio (ossia controllo, controllo congiunto o influenza notevole);
b) le informazioni che seguono, con un livello di dettaglio sufficiente a consentire agli utilizzatori del bilancio dell’entità di comprendere l’effetto sul bilancio delle operazioni con parti correlate poste in essere:

i) la natura e il valore di ciascuna operazione individualmente significativa; e
ii) per le altre operazioni che sono rilevanti collettivamente, ma non singolarmente, un’indicazione qualitativa o quantitativa della loro entità. Le tipologie di operazioni comprendono quelle elencate nel paragrafo 21.

27 Nell’esercitare il proprio giudizio in merito al livello di dettaglio da indicare, in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 26(b), l’entità che redige il bilancio deve valutare quanto sia stretto il rapporto con la parte correlata e altri fattori importanti ai fini della determinazione del livello di significatività dell’operazione, quali ad esempio:

a) la significatività in termini di dimensione;
b) se sia stata effettuata a condizioni diverse da quelle di mercato;
c) se sia al di fuori della normale operatività aziendale, quali l’acquisto o la vendita di attività aziendali;
d) se è oggetto di informativa alle autorità di regolamentazione o vigilanza;
e) se è comunicata all’alta dirigenza;
f) se è soggetta all’approvazione degli azionisti.

 

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