9 I termini ‘controllo’, ‘entità d’investimento’, ‘controllo congiunto’ e ‘influenza notevole’ sono definiti nell’IFRS 10, nell’IFRS 11 Accordi per un controllo congiunto e nelloIAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture e sono utilizzati nel presente Principio con i significati specificati in tali IFRS.
10 Nell’esame di ciascun rapporto con parti correlate l’attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.
11 Nel contesto del presente Principio, le seguenti situazioni non rappresentano operazioni con parti correlate:
a) due entità per il solo fatto di avere in comune un amministratore o un altro dirigente con responsabilità strategiche oppure perché un dirigente con responsabilità strategiche di un’entità ha un’influenza notevole sull’altra entità;
b) due entità joint venturer , per il solo fatto di detenere il controllo congiunto in una joint venture;
c) (i) finanziatori; ii) sindacati; iii) imprese di pubblici servizi; e iv) ministeri e agenzie di Stato che non controllano, non controllano congiuntamente né influenzano notevolmente l’entità che redige il bilancio, solo in ragione dei normali rapporti d’affari con l’entità (sebbene essi possano circoscrivere la libertà di azione dell’entità o partecipare al suo processo decisionale);
d) un cliente, fornitore, franchisor, distributore o agente generale con il quale l’entità effettua un rilevante volume di affari, semplicemente in ragione della dipendenza economica che ne deriva.
12 Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l’investitore che ha un’influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati.
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