13 Il bilancio di un piano a contribuzione definita deve contenere un rendiconto dell’attivo netto disponibile per i benefici da erogare e una descrizione del criterio di contribuzione.
14 In un piano a contribuzione definita il valore dei benefici futuri che riceverà il partecipante al piano è determinato dai contributi pagati dal datore di lavoro, dal partecipante o da entrambi e dall’efficienza della gestione e dal rendimento degli investimenti del fondo. L’obbligazione del datore di lavoro è, di solito, assolta contribuendo al fondo. Normalmente non è richiesto il parere di un attuario sebbene tale parere debba essere a volte utilizzato per stimare i benefici futuri ottenibili sulla base dei contributi correnti e sulle modificazioni dei livelli di contribuzione futuri nonché sulla base dei rendimenti degli investimenti.
15 I partecipanti al piano sono interessati alla gestione dello stesso perché essa influisce direttamente sul livello dei benefici futuri loro spettanti. Essi sono interessati a conoscere se i contributi sono stati percepiti e se è stato esercitato un controllo adeguato a tutelare i diritti dei beneficiari. Il datore di lavoro è interessato all’efficiente e corretta gestione del piano.
16 La presentazione di informazioni da parte di un piano a contribuzione definita ha la finalità di fornire periodicamente informazioni sul piano stesso e sul rendimento dei suoi investimenti. Tale finalità è raggiunta, di solito, predisponendo un bilancio che comprenda i seguenti elementi:
a) una descrizione delle operazioni rilevanti dell’esercizio e l’effetto di qualsiasi variazione relativa al piano, la sua composizione e le sue condizioni generali;
b) rendiconti delle operazioni e del rendimento degli investimenti nell’esercizio e la situazione patrimoniale-finanziaria del piano alla data di chiusura dell’esercizio; e
c) una descrizione delle politiche di investimento.
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