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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 27 Bilancio consolidato e separato – Informazioni integrative

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15 Una entità deve applicare tutti gli IFRS applicabili nel presentare le informazioni integrative nel proprio bilancio separato, incluse le disposizioni di cui ai paragrafi 16 e 17.

16 Quando una controllante decide, in conformità al paragrafo 4(a) dell’IFRS 10, di non preparare il bilancio consolidato e di redigere invece il bilancio separato, in quest’ultimo deve indicare:

a) il fatto che il bilancio sia un bilancio separato; che si sia optato per l’esenzione dal consolidamento; la ragione sociale e il luogo principale di conduzione degli affari (e il paese in cui
è stata costituita, se diverso) dell’entità che ha provveduto alla redazione del bilancio consolidato ad uso pubblico in conformità agli International Financial Reporting Standard; l’indirizzo presso il
quale è possibile ottenere tale bilancio consolidato;
b) un elenco delle partecipazioni rilevanti in controllate, joint venture e società collegate, comprendente:

i) la ragione sociale di tali partecipate;
ii) il luogo principale di conduzione degli affari (e il paese in cui sono state costituite, se diverso)
di tali partecipate;
iii) la propria quota di partecipazione (e la quota parte dei diritti di voto, se diversa) detenuta in tali partecipate;

c) una descrizione del criterio adottato per contabilizzare le partecipazioni di cui al punto (b).

16A Se un’entità d’investimento che sia una controllante (diversa dalla controllante considerata nel paragrafo 16) prepara come proprio unico bilancio il bilancio separato, in conformità al paragrafo 8A, tale fatto deve essere indicato. L’entità d’investimento deve anche presentare l’informativa relativa alle entità d’investimento richiesta dall’IFRS 12Informativa sulle partecipazioni in altre entità.

17 Se una controllante (diversa dalla controllante considerata nei paragrafi 16–16A) o un investitore con controllo congiunto ovvero con un’influenza notevole in una partecipata prepara il bilancio separato, la controllante o l’investitore deve indicare il bilancio preparato in conformità all’IFRS 10, IFRS 11 o IAS 28 (modificato nel 2011) cui fa riferimento. La controllante o l’investitore devono inoltre indicare nel proprio bilancio separato:

a) il fatto che il bilancio sia un bilancio separato, specificando i motivi per la sua redazione se non richiesta dalla legge;
b) un elenco delle partecipazioni rilevanti in controllate, joint venture e società collegate, comprendente:

i) la ragione sociale di tali partecipate;
ii) il luogo principale di conduzione degli affari (e il paese in cui sono state costituite, se diverso)
di tali partecipate;
iii) la propria quota di partecipazione (e la quota parte dei diritti di voto, se diversa) detenuta in tali partecipate;

c) una descrizione del criterio adottato per contabilizzare le partecipazioni di cui al punto (b).
La controllante o l’investitore deve inoltre indicare il bilancio preparato in conformità all’IFRS 10, IFRS 11 o IAS 28 (modificato nel 2011) cui fa riferimento.

 

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