13. Una partecipazione in una collegata deve essere contabilizzata con il metodo del patrimonio netto eccetto quando:
(a) la partecipazione è classificata come posseduta per la vendita in conformità all’IFRS 5, Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate;
(b) si applica l’eccezione descritta nel paragrafo 10 dello IAS 27, che consente a una capogruppo che possiede anche una partecipazione in una società collegata di non presentare il bilancio consolidato; ovvero
(c) si applicano tutte le seguenti situazioni:
(i) la partecipante è a sua volta una società interamente controllata, o una società controllata parzialmente da un’altra entità e gli azionisti terzi, inclusi quelli non aventi diritto di voto, sono stati informati del fatto che la partecipante non applica il metodo del patrimonio netto e non oppongono alcuna obiezione;
(ii) gli strumenti rappresentativi di debito o di capitale non sono quotati in un mercato regolamentato (una Borsa Valori nazionale o estera ovvero in mercato ristretto, compresi i mercati locali o regionali);
(iii) la partecipante non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio presso una Commissione per la Borsa Valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi classe di strumenti finanziari sui mercati regolamentati; e
(iv) la capogruppo principale o qualsiasi controllante intermedia della partecipante redige un bilancio consolidato per uso pubblico che sia conforme agli International Financial Reporting Standard.
14. Le partecipazioni descritte nel paragrafo 13(a) devono essere contabilizzate in conformità all’IFRS 5.
15.Se la partecipazione in una società collegata classificata precedentemente come posseduta per la vendita non soddisfa più i criteri per essere classificata tale, deve essere contabilizzata adottando il metodo del patrimonio netto a partire dalla data in cui era stata classificata come posseduta per la vendita. I bilanci di tutti gli esercizi a partire da tale classificazione devono essere rettificati di conseguenza.
16. (*).
(*) Soppresso
17. La rilevazione dei proventi sulla base dei dividendi ricevuti può non essere un’adeguata misura degli utili realizzati dalla partecipazione di una partecipante in una società collegata, in quanto i dividendi ricevuti possono avere poca correlazione con il risultato economico della collegata. Dato che la partecipante ha un’influenza notevole sulla collegata, essa ha un interesse sul risultato economico della collegata stessa e, di conseguenza, per il rendimento del suo investimento. La partecipante contabilizza in bilancio tale partecipazione estendendo l’ambito rappresentativo del proprio bilancio per includere la quota parte di utili o perdite relativa a tale società collegata. Di conseguenza, l’applicazione del metodo del patrimonio netto fornisce maggiori informazioni sul patrimonio netto e sul risultato economico della partecipante.
18. Un investitore deve interrompere l’utilizzo del metodo del patrimonio netto dalla data in cui cessa di detenere un’influenza notevole su una società collegata e deve contabilizzare tale partecipazione in conformità allo IAS 39 a partire da quella data, a condizione che la società collegata non divenga una controllata o una joint venture come definito nello IAS 31. In caso di perdita dell’influenza notevole, l’investitore deve valutare al fair value (valore equo) qualsiasi partecipazione mantenuta nella ex società collegata. L’investitore deve rilevare nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio qualsiasi differenza tra:
a) il fair value (valore equo) di qualsiasi partecipazione mantenuta e provento derivante dalla dismissione della parte di interessenza nella società collegata; e
b) il valore contabile della partecipazione alla data della perdita dell’influenza notevole.
19. Quando una partecipazione cessa di essere una società collegata e viene contabilizzata in conformità allo IAS 39, il fair value (valore equo) della partecipazione alla data in cui essa cessa di essere una società collegata deve essere considerato come il fair value (valore equo) in essere all’atto della rilevazione iniziale come attività finanziaria conformemente allo IAS 39.
19A Se un investitore perde l’influenza notevole su una società collegata, l’investitore deve contabilizzare tutti gli importi rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo in relazione a quella società collegata, sulla stessa base che sarebbe necessaria se la società collegata avesse dismesso direttamente le relative attività o passività. Pertanto, se un utile o una perdita precedentemente rilevati da una società collegata tra le altre componenti di conto economico complessivo fossero riclassificati nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio al momento della dismissione delle relative attività o passività, l’investitore riclassifica l’utile o la perdita dal patrimonio netto al prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio (come rettifica da riclassificazione) nel momento in cui perde l’influenza notevole sulla società collegata. Per esempio, se una società collegata possiede attività finanziarie disponibili per la vendita e l’investitore perde l’influenza notevole sulla società collegata, l’investitore deve riclassificare nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio l’utile o la perdita precedentemente rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo in relazione a quelle attività. Se si riduce l’interessenza partecipativa di un investitore in una società collegata, ma la partecipazione continua a essere una società collegata, l’investitore deve riclassificare nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio solo un ammontare proporzionale dell’utile o della perdita precedentemente rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo.
20. Gran parte delle procedure appropriate per l’applicazione del metodo del patrimonio netto sono similari alle procedure di consolidamento descritte nello IAS 27. Inoltre, i concetti che sono alla base delle procedure adottate per contabilizzare l’acquisizione di una controllata sono validi anche per la contabilizzazione di un’acquisizione di una partecipazione in una società collegata.
21. La quota di pertinenza di un gruppo in una società collegata è data dalla somma di tutte le partecipazioni detenute in quella collegata dalla capogruppo e dalle sue controllate. Le partecipazioni nella collegata detenute da altre collegate o da joint venture del gruppo vengono ignorate per questo scopo. Quando una società collegata possiede controllate, collegate o joint venture, il risultato economico ed il patrimonio netto considerati nell’applicazione del metodo del patrimonio netto sono quelli rilevati nel bilancio della società collegata (inclusa la quota di pertinenza del risultato economico e del patrimonio netto delle proprie società collegate e joint venture), dopo tutte le rettifiche necessarie per applicare principi contabili uniformi (vedere paragrafi 26 e 27).
22. Gli utili e le perdite derivanti da operazioni «verso l’alto» e «verso il basso» tra la partecipante (incluse le sue controllate consolidate) e una società collegata sono rilevati nel bilancio della partecipante soltanto proporzionalmente alla sua quota d’interessenza nella collegata. Operazioni «verso l’alto» sono, per esempio, vendite di beni da una società collegata alla partecipante. Operazioni «verso il basso» sono, per esempio, vendite di beni dalla partecipante a una società collegata. La quota di pertinenza della partecipante degli utili e delle perdite della società collegata risultanti da tali operazioni è eliminata.
23. Una partecipazione in una collegata è contabilizzata con il metodo del patrimonio netto dal momento in cui essa rientra nella definizione di collegata. All’atto dell’acquisizione della partecipazione, qualsiasi differenza tra il costo della partecipazione e la quota d’interessenza del partecipante nel fair value (valore equo) netto di attività, passività e passività potenziali identificabili della collegata è contabilizzata secondo quanto previsto dall’IFRS 3 Aggregazioni aziendali. Pertanto:
(a) l’avviamento relativo a una società collegata è incluso nel valore contabile della partecipazione. Tuttavia, l’ammortamento di tale avviamento non è consentito e pertanto non è incluso nella determinazione della quota d’interessenza del partecipante negli utili o perdite della collegata;
(b) qualunque eccedenza della quota d’interessenza del partecipante nel fair value (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili della collegata, rispetto al costo della partecipazione è esclusa dal valore contabile della partecipazione ed è invece inclusa come provento nella determinazione della quota d’interessenza del partecipante nell’utile o perdita della collegata del periodo in cui la partecipazione viene acquisita.
Adeguate rettifiche devono inoltre essere apportate alla quota d’interessenza del partecipante, agli utili o perdite della collegata successivi all’acquisizione, al fine di contabilizzare, per esempio, l’ammortamento delle attività ammortizzabili in base ai rispettivi fair value (valori equi) alla data di acquisizione. Analogamente, adeguate rettifiche devono essere apportate alla quota d’interessenza del partecipante, agli utili o perdite della collegata successivi all’acquisizione, al fine di rilevare le perdite per riduzione di valore rilevate dalla collegata come nel caso di avviamento o immobili, impianti e macchinari.
24. Il bilancio più recente disponibile della società collegata è utilizzato nell’applicazione del metodo del patrimonio netto. Quando la data di chiusura dell’esercizio della partecipante è diversa da quella della società collegata, la società collegata predispone un bilancio, ad uso della partecipante, alla stessa data del bilancio della partecipante, a meno che ciò non risulti fattibile.
25. Quando, in conformità al paragrafo 24, il bilancio di una società collegata utilizzato nella applicazione del metodo del patrimonio netto è riferito a una data diversa da quella della partecipante, devono essere effettuate rettifiche per le operazioni o i fatti significativi che siano intervenuti tra quella data e la data di riferimento del bilancio della partecipante. In ogni caso, la differenza tra la data di chiusura dell’esercizio della società collegata e quella della partecipante non deve comunque essere superiore a tre mesi. La durata degli esercizi ed eventuali differenze tra le date di chiusura degli esercizi devono essere le medesime di esercizio in esercizio.
26. Il bilancio della partecipante deve essere redatto utilizzando principi contabili uniformi per operazioni e fatti simili in circostanze similari.
27. Se una società collegata utilizza principi contabili diversi da quelli impiegati dalla partecipante per operazioni e fatti simili in circostanze similari, si devono apportare delle rettifiche per uniformare i principi contabili della società collegata a quelli della partecipante, quando il bilancio della società collegata è utilizzato dalla partecipante nell’applicazione del metodo del patrimonio netto.
28. Se una società collegata ha emesso azioni privilegiate cumulative che sono possedute da terzi rispetto alla partecipante e sono classificate come patrimonio netto, la partecipante calcola la sua quota di utili o perdite dopo aver tenuto conto dei dividendi spettanti agli azionisti privilegiati, anche se la loro distribuzione non è stata deliberata.
29. Qualora la quota delle perdite di una società collegata, di pertinenza di una partecipante, è pari a o eccede il valore contabile della partecipazione nella società collegata, la partecipante cessa di rilevare la sua quota delle ulteriori perdite. L’interessenza in una società collegata è il valore contabile della partecipazione nella società collegata calcolato in base al metodo del patrimonio netto unitamente a qualsiasi altra interessenza a lungo termine che, nella sostanza, rappresenta un ulteriore investimento netto della partecipante nella società collegata. Per esempio, un elemento il cui adempimento non è pianificato né è probabile che accada in un prevedibile futuro è, in sostanza, un’estensione dell’investimento dell’entità in quella società collegata. Tali elementi possono includere azioni privilegiate e crediti o finanziamenti a lungo termine ma non comprendono i crediti commerciali, i debiti verso fornitori o qualsiasi credito a lungo termine per il quale esistono garanzie collaterali, come i finanziamenti assistiti da garanzie. Le perdite rilevate in base al metodo del patrimonio netto, in eccesso rispetto alla partecipazione della partecipante in azioni ordinarie nella collegata, sono attribuite alle altre componenti dell’investimento complessivo della partecipante in una società collegata in ordine inverso rispetto alla loro liquidità (in termini di priorità di liquidazione).
30. Dopo aver azzerato la partecipazione della società partecipante, le ulteriori perdite sono accantonate e rilevate come passività, soltanto nella misura in cui la partecipante abbia contratto obbligazioni legali o implicite oppure abbia effettuato dei pagamenti per conto della società collegata. Se la collegata, in seguito, realizza utili, la partecipante riprende a rilevare la quota di utili di sua pertinenza solo dopo che la stessa ha eguagliato la sua quota di perdite precedentemente non rilevate.
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