2 Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità che detengono un controllo congiunto su una partecipata, ovvero vi esercitano un’influenza notevole.
DEFINIZIONI
3 I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
Una collegata è una entità su cui l’investitore esercita un’influenza notevole.
Il bilancio consolidato è il bilancio di un gruppo in cui le attività, le passività, il patrimonio netto, i ricavi, i costi e i flussi finanziari della controllante e delle sue controllate sono presentati come se fossero di un’unica entità economica.
Il metodo del patrimonio netto è il metodo di contabilizzazione con il quale la partecipazione è inizialmente rilevata al costo e, successivamente all’acquisizione, rettificata in conseguenza delle variazioni nella quota di pertinenza della partecipante nelle attività nette della partecipata. L’utile o la perdita della partecipante riflette la propria quota di pertinenza dell’utile (perdita) d’esercizio della partecipata e le altre componenti del conto economico complessivo della partecipante riflettono la propria quota di pertinenza delle altre componenti di conto economico complessivo della partecipata.
Un accordo a controllo congiunto è un accordo in base al quale due o più parti detengono il controllo congiunto dell’attività economica oggetto dell’accordo.
Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita tramite accordo, del controllo di un’attività economica, che esiste unicamente quando per le decisioni relative a tale attività è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.
Una joint venture è un accordo a controllo congiunto su un’entità in base al quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano dei diritti sulle attività nette dell’entità stessa.
Una partecipante a una joint venture è una delle parti di una joint venture che detiene il controllo congiunto.
L’influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto.
4 I seguenti termini sono definiti nel paragrafo 4 dello IAS 27 Bilancio separato e nell’Appendice A dell’IFRS 10 Bilancio consolidato e sono utilizzati nel presente Principio con il significato specificato negli IFRS in cui sono stati definiti:
– controllo di una partecipata
– gruppo
– controllante
– bilancio separato
– società controllata.
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