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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 31 Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture – Imprese a controllo congiunto

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19. L’impresa a controllo congiunto è una joint venture che comporta la costituzione di una società di capitali, di una società di persone o di un’altra forma d’impresa in cui ogni partecipante ha una partecipazione.
L’impresa esercita la sua attività come una qualsiasi altra impresa salvo che un accordo contrattuale tra i partecipanti stabilisca un controllo congiunto sulla gestione economica dell’impresa.

20. L’impresa a controllo congiunto controlla i beni della joint venture, sostiene passività e costi e realizza ricavi. Essa può stipulare contratti in proprio nome e ottenere finanziamenti per realizzare gli scopi della joint venture. Ciascun partecipante al controllo ha diritto a una parte dei risultati dell’impresa, sebbene alcune imprese a controllo congiunto prevedano anche una ripartizione dei prodotti della joint venture.

21. Un tipico esempio di impresa a controllo congiunto si ha quando due imprese uniscono le loro attività in un particolare settore trasferendo le relative attività e passività a un’impresa a controllo congiunto. Un altro esempio si ha quando un’impresa inizia un’attività in un Paese estero insieme con le autorità governative o pubbliche di quel Paese, costituendo un’impresa distinta controllata congiuntamente dall’impresa e dall’autorità governativa o pubblica.

22. Molte imprese a controllo congiunto sono, in sostanza, simili alle joint venture cui si è fatto riferimento come gestioni a controllo congiunto o come beni a controllo congiunto. Per esempio, i partecipanti al controllo possono trasferire, per motivi fiscali o per altre ragioni, un bene a controllo congiunto, quale un oleodotto, in un’impresa a controllo congiunto. Analogamente, i partecipanti possono apportare a un’impresa a controllo congiunto beni che saranno gestiti congiuntamente. Alcune gestioni a controllo congiunto prevedono anche la costituzione di un’impresa a controllo congiunto per affrontare aspetti particolari dell’attività quali la progettazione, la promozione, la commercializzazione o l’assistenza post vendita del prodotto.

23. L’impresa a controllo congiunto effettua le proprie registrazioni contabili e predispone e presenta bilanci esattamente come ogni altra impresa in conformità alle disposizioni locali e ai Principi contabili internazionali.

24. In genere ciascun partecipante al controllo apporta disponibilità liquide o altre risorse all’impresa a controllo congiunto. Questi apporti devono essere rilevati contabilmente dal partecipante ed esposti nel proprio bilancio come partecipazione nell’impresa a controllo congiunto.

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