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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 31 Partecipazioni in joint venture – Ambito di applicazione

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1 Il presente Principio deve essere applicato per la contabilizzazione delle partecipazioni in joint venture e per la presentazione delle attività, delle passività, dei proventi e dei costi delle joint venture nel bilancio delle partecipanti e degli investitori indipendentemente dalle strutture o dalle modalità con le quali le operazioni della joint venture vengono effettuate. Tuttavia, il presente Principio non si applica alle partecipazioni delle partecipanti in entità a controllo congiunto possedute da:

a) società d’investimento in capitale di rischio, o
b) fondi comuni, fondi d’investimento ed entità similari, inclusi i fondi assicurativi collegati a partecipazioni che in fase di rilevazione iniziale sono designate al fair value (valore equo) rilevato a conto economico o che sono classificate come possedute per «negoziazione» e contabilizzate in conformità allo IAS 39 Strumenti finanziari:Rilevazione e valutazione. Tali partecipazioni devono essere valutate al fair value (valore equo) in conformità allo IAS 39, e ogni variazione del fair value (valore equo) deve essere rilevata nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio nell’esercizio in cui si è verificata. Una partecipante che detiene tale partecipazione deve fornire le informazioni richieste dai paragrafi 55 e 56.

2 Una partecipante che possiede una partecipazione in una entità a controllo congiunto è esentata dalle disposizioni di cui ai paragrafi 30 (consolidamento proporzionale) e 38 (metodo del patrimonio netto) se soddisfa le seguenti previsioni:

a) la partecipazione è classificata come posseduta per la vendita in conformità all’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate;
b) si applica l’eccezione descritta nel paragrafo 10 dello IAS 27 Bilancio consolidato e separato, che consente a una controllante che possiede anche una partecipazione in una entità a controllo congiunto di non presentare il bilancio consolidato; o
c) si applicano tutte le seguenti situazioni:

i) la partecipante è a sua volta una società interamente controllata, oppure è una società controllata parzialmente da un’altra entità e gli azionisti, inclusi quelli non aventi diritto di voto, sono stati informati del fatto che la partecipante non applica il consolidamento proporzionale o il metodo del patrimonio netto e non oppongono alcuna obiezione;
ii) i titoli di debito o gli strumenti rappresentativi di capitale della partecipante non sono negoziati in un mercato pubblico (una Borsa valori nazionale o estera ovvero in un mercato «over the counter», compresi i mercati locali e regionali);
iii
) la partecipante non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio presso una Commissione per la Borsa valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi categoria di strumenti finanziari in un mercato pubblico; e
iv) la capogruppo o qualsiasi controllante intermedia della partecipante redige un bilancio consolidato per uso pubblico che sia conforme agli International Financial Reporting Standards.

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