58 L’entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.
58A Lo IAS 27 (modificato nel 2008) ha modificato i paragrafi 45 e 46 e aggiunto i paragrafi 45A e 45B. Un’entità deve applicare la modifica al paragrafo 46 retroattivamente, mentre deve applicare prospetticamente le modifiche al paragrafo 45 nonché ai paragrafi 45A e 45B, a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.
58B Il paragrafo 1 è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, essa deve indicare tale fatto ed applicare a partire da tale periodo le modifiche al paragrafo 3 dell’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative, al paragrafo 1 dello IAS 28 e al paragrafo 4 dello IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio pubblicate nel maggio 2008. Un’entità può applicare la modifica prospetticamente.
58D Il paragrafo 58A è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2010. L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2010 o in data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se l’entità applica la modifica prima del 1° luglio 2010, tale fatto deve essere indicato.
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