Eccezioni al consolidamento proporzionale e al metodo del patrimonio netto
42 Le partecipazioni in entità a controllo congiunto classificate come possedute per la vendita in conformità all’IFRS 5 devono essere contabilizzate in conformità con tale IFRS.
43 Quando la partecipazione in un’entità a controllo congiunto classificata precedentemente come posseduta per la vendita non soddisfa più i criteri necessari per tale classificazione, deve essere contabilizzata adottando il consolidamento proporzionale o il metodo del patrimonio netto a partire dalla data in cui era stata classificata come posseduta per la vendita. Devono essere modificati di conseguenza i bilanci di tutti gli esercizi a partire da tale classificazione.
44 [Eliminato]
45 Quando un investitore cessa di detenere il controllo congiunto di un’entità, l’investitore deve contabilizzare tutte le partecipazioni residue in conformità allo IAS 39 a partire da tale data, purché la ex entità a controllo congiunto non diventi una controllata o una società collegata. A partire dalla data in cui un’entità a controllo congiunto diventa una controllata di un investitore, l’investitore deve contabilizzare la propria interessenza conformemente allo IAS 27 e all’IFRS 3 Aggregazioni aziendali (rivisto nella sostanza dall’International Accounting Standards Board nel 2008). Dalla data in cui un’entità a controllo congiunto diventa una società collegata dell’investitore, questi deve contabilizzare la partecipazione in conformità allo IAS 28. In caso di perdita dell’influenza notevole, l’investitore deve valutare al fair value (valore equo) qualsiasi partecipazione mantenuta nella ex società collegata. L’investitore deve rilevare nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio qualsiasi differenza tra:
a) il fair value (valore equo) di qualsiasi partecipazione mantenuta e provento derivante dalla dismissione della parte di interessenza nell’entità a controllo congiunto; e
b) il valore contabile della partecipazione alla data della perdita del controllo congiunto.
45A Quando una partecipazione cessa di essere una entità a controllo congiunto e viene contabilizzata in conformità allo IAS 39, il fair value (valore equo) della partecipazione alla data in cui essa cessa di essere un’entità a controllo congiunto deve essere considerato come il fair value (valore equo) in essere all’atto della rilevazione iniziale come attività finanziaria conformemente allo IAS 39.
45B Se un investitore perde il controllo congiunto di un’entità, l’investitore deve contabilizzare tutti gli importi rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo in relazione a quella entità, analogamente a quanto avrebbe dovuto fare se l’entità a controllo congiunto avesse dismesso direttamente le relative attività o passività. Pertanto, se un utile o una perdita precedentemente rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo fossero riclassificati nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio al momento della dismissione delle relative attività e passività, l’investitore riclassifica l’utile o la perdita dal prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio al patrimonio netto (come rettifica da riclassificazione) nel momento in cui perde il controllo congiunto dell’entità. Per esempio, se un’entità a controllo congiunto possiede attività finanziarie disponibili per la vendita e l’investitore perde il controllo congiunto dell’entità, l’investitore deve riclassificare nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio l’utile o la perdita precedentemente rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo in relazione a quelle attività. Se si riduce l’interessenza partecipativa di un investitore in un’entità a controllo congiunto, ma la partecipazione continua a essere un’entità a controllo congiunto, l’investitore deve riclassificare nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio solo un ammontare proporzionale dell’utile o della perdita precedentemente rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo.
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