Consolidamento proporzionale
30 Una partecipante deve rilevare la propria partecipazione in un’entità a controllo congiunto adottando il consolidamento proporzionale ovvero il metodo alternativo descritto nel paragrafo 38. Se si adotta il consolidamento proporzionale, deve essere utilizzato uno dei due schemi di bilancio descritti di seguito.
31 Una partecipante rileva la propria partecipazione in un’entità a controllo congiunto utilizzando uno dei due schemi previsti per il consolidamento proporzionale indipendentemente dal possesso di partecipazioni in controllate o dal fatto che identifichi il bilancio come il bilancio consolidato.
32 Quando si rileva una partecipazione in un’entità a controllo congiunto, è essenziale che la partecipante rifletta la sostanza e la realtà economica dell’accordo piuttosto che la struttura particolare o la forma della joint venture. In un’entità a controllo congiunto, una partecipante ha il controllo sulla sua quota di benefici economici futuri tramite la sua quota di attività e passività dell’entità medesima. La sostanza e la realtà economica dell’accordo si riflettono nel bilancio consolidato della partecipante quando questa rileva la sua partecipazione nelle attività, nelle passività, nei ricavi e nei costi dell’entità a controllo congiunto utilizzando uno dei due schemi di bilancio previsti nel paragrafo 34 per il consolidamento proporzionale.
33 L’applicazione del consolidamento proporzionale comporta che lo stato patrimoniale della partecipante comprenda la sua quota delle attività che essa controlla congiuntamente e la sua quota delle passività per le quali essa è congiuntamente responsabile. Il conto economico della partecipante comprende la sua quota di ricavi e costi dell’entità a controllo congiunto. Molte delle procedure necessarie per il consolidamento proporzionale sono analoghe a quelle per il consolidamento di partecipazioni in controllate esposte nello IAS 27.
34 Per il consolidamento proporzionale possono essere utilizzati differenti schemi di bilancio. La partecipante può sommare la sua quota di ciascuna attività, passività, ricavi e costi dell’entità a controllo congiunto con le rispettive voci del proprio bilancio, voce per voce. Per esempio, può sommare la sua quota di rimanenze dell’entità a controllo congiunto con le sue rimanenze e la sua quota di immobili, impianti e macchinari dell’entità a controllo congiunto con le corrispondenti voci del proprio bilancio. In alternativa, la partecipante può distinguere nel proprio bilancio apposite voci relative alla sua quota di attività, passività, ricavi e costi dell’entità a controllo congiunto. Per esempio, può esporre la sua quota di attività correnti dell’entità a controllo congiunto come voce distinta tra le proprie attività correnti; così come può esporre distintamente la sua quota di immobili, impianti e macchinari dell’entità a controllo congiunto come voce distinta tra gli immobili, impianti e macchinari di proprietà. Entrambi questi schemi conducono alla rilevazione di un identico risultato economico e di valori identici per ciascuna categoria principale di attività, passività, ricavi e costi; ai fini del presente Principio entrambi gli schemi sono accettabili.
35 Qualunque sia lo schema utilizzato per il consolidamento proporzionale, non è corretto compensare attività e passività deducendole da altre passività o attività né ricavi o costi deducendoli da altri costi o ricavi, a meno che esista un diritto legale di compensazione e la compensazione rappresenti le attese circa la realizzazione dell’attività o l’estinzione della passività.
36 Una partecipante deve interrompere l’utilizzo del consolidamento proporzionale a partire dalla data in cui cessa di avere il controllo congiunto sull’entità a controllo congiunto.
37 Una partecipante interrompe l’utilizzo del consolidamento proporzionale a partire dalla data in cui cessa di condividere il controllo di un’entità a controllo congiunto. Ciò può accadere, per esempio, quando la partecipante dismette la sua partecipazione o quando esistono restrizioni esterne sull’entità a controllo congiunto tali da far venire meno, di fatto, il controllo congiunto.
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