Metodo del patrimonio netto
38 In alternativa al consolidamento proporzionale descritto nel paragrafo 30, una partecipante deve iscrivere la propria partecipazione in un’entità a controllo congiunto utilizzando il metodo del patrimonio netto.
39 Una partecipante rileva la propria partecipazione in una entità a controllo congiunto utilizzando il metodo del patrimonio netto indipendentemente dal possesso di partecipazioni in controllate o dal fatto che identifichi il bilancio come il bilancio consolidato.
40 Alcune partecipanti rilevano le proprie partecipazioni in entità a controllo congiunto adottando
il metodo del patrimonio netto, secondo le disposizioni di cui allo IAS 28. L’utilizzo del metodo del patrimonio netto è sostenuto da coloro che ritengono che non sia corretto sommare valori riferibili a un controllo integrale con valori riferibili a un controllo congiunto e da coloro che ritengono che le partecipanti in un’entità a controllo congiunto abbiano un’influenza notevole, piuttosto che un controllo congiunto. Il presente Principio non raccomanda l’utilizzo del metodo del patrimonio netto perché il consolidamento proporzionale rispecchia meglio la sostanza e la realtà economica della partecipazione di una partecipante in un’entità a controllo congiunto, cioè il controllo sulla quota dei benefici economici futuri ad essa spettanti. Tuttavia, il presente Principio consente l’utilizzo del metodo del patrimonio netto come trattamento contabile alternativo consentito per la rilevazione della partecipazione in entità a controllo congiunto.
41 Una partecipante deve interrompere l’utilizzo del metodo del patrimonio netto a partire dalla data in cui viene meno il suo controllo congiunto o la sua influenza notevole su di un’entità a controllo congiunto.
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