48 Quando una partecipante apporta o vende beni a una joint venture, la rilevazione di ogni quota di utile o perdita derivante dall’operazione deve riflettere la sostanza della transazione. Fino a che i beni sono detenuti dalla joint venture, e posto che la partecipante abbia trasferito i rischi e i benefici significativi connessi alla proprietà, la partecipante deve rilevare solo la quota di utile o di perdita riferibile alle quote di partecipazione delle altri partecipanti al controllo congiunto. La partecipante deve rilevare interamente l’importo della perdita quando l’apporto o la vendita rivela una riduzione del valore netto di realizzo delle attività correnti o una perdita per riduzione di valore.
49 Quando una partecipante acquista beni da una joint venture, essa non deve rilevare la sua quota di utile della joint venture derivante dall’operazione fino a che non rivende tali beni a un terzo indipendente. Una partecipante deve rilevare la sua quota di perdite risultanti da queste operazioni nello stesso modo dei profitti, con la differenza che le perdite devono essere rilevate immediatamente quando sono rappresentative di una riduzione del valore netto di realizzo delle attività correnti o di una perdita per riduzione di valore.
50 Per valutare se un’operazione tra una partecipante e una joint venture rivela l’esistenza di una perdita per riduzione di valore di un’attività, la partecipante determina il valore recuperabile dell’attività in conformità allo IAS 36 Riduzione di valore delle attività. Nel determinare il valore d’uso la partecipante stima i flussi finanziari futuri derivanti dalla attività sulla base del suo uso continuativo e della sua dismissione finale da parte della joint venture.
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