96 L’entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È consentita una applicazione anticipata. L’entità non deve applicare il presente Principio per esercizi antecedenti al 1° gennaio 2005 a meno che l’entità applichi anche lo IAS 39 (pubblicato a dicembre 2003), incluse le rettifiche pubblicate nel marzo 2004. Se l’entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.
96A Strumenti finanziari con opzione a vendere e obbligazioni in caso di liquidazione (Modifiche allo IAS 32 e allo IAS 1), pubblicato nel febbraio 2008, ha stabilito che gli strumenti finanziari che presentano tutte le caratteristiche e soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D debbano essere classificati come strumento rappresentativo di capitale, ha modificato i paragrafi 11, 16, 17-19, 22, 23, 25, AG13, AG14 e AG27 e ha aggiunto i paragrafi 16A-16F, 22A, 96B, 96C, 97C, AG14A-AG14J e AG29A. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009. È consentita l’applicazione anticipata. Se un’entità applica le modifiche a un periodo precedente, deve indicare tale fatto e contestualmente applicare le relative modifiche apportate allo IAS 1, allo IAS 39, all’IFRS 7 e all’IFRIC 2.
96B Strumenti finanziari con opzione a vendere e obbligazioni in caso di liquidazione ha introdotto una deroga limitata all’ambito di applicazione; pertanto, un’entità non deve applicare la deroga per analogia.
96C La classificazione degli strumenti di cui alla presente deroga deve essere limitata alla contabilizzazione di tale strumento nell’ambito dello IAS 1, dello IAS 32, dello IAS 39, dell’IFRS 7 e dell’IFRS 9. Lo strumento non deve essere considerato uno strumento rappresentativo di capitale nell’ambito di altre guide come, per esempio, l’IFRS 2
97 Il presente Principio deve essere applicato retroattivamente.
97A Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre ha modificato il paragrafo 40. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.
97B L’IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) ha eliminato il paragrafo 4(c). L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2009 o in data successiva. Se un’entità applica l’IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, anche la presente modifica deve essere applicata a partire da tale esercizio precedente. Tuttavia, la modifica non si applica al corrispettivo potenziale derivante da un’aggregazione aziendale con data di acquisizione antecedente all’applicazione dell’IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008). Invece, l’entità deve contabilizzare tale corrispettivo secondo quanto previsto dai paragrafi 65A–65E dell’IFRS 3 (modificato nel 2010).
97C Nell’applicare le modifiche descritte nel paragrafo 96A, l’entità è tenuta a dividere uno strumento finanziario composto con obbligazione a consegnare a un’altra parte una quota proporzionale del proprio attivo netto solo in caso di liquidazione in componenti di passività e patrimonio netto distinte. Se la componente di passività non esiste più, un’applicazione retroattiva di dette modifiche allo IAS 32 comporterebbe la distinzione di due componenti di patrimonio netto. La prima componente sarebbe imputata agli utili portati a nuovo e rappresenterebbe l’interesse cumulativo maturato sulla componente di passività. L’altra componente rappresenterebbe la componente di capitale originaria. Pertanto, se alla data di applicazione delle modifiche, la componente di passività non esiste più, l’entità non è tenuta a distinguere le due componenti.
97D Il paragrafo 4 è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, essa deve indicare tale fatto ed applicare a partire da tale periodo le modifiche al paragrafo 3 dell’IFRS 7, al paragrafo 1 dello IAS 28 e al paragrafo 1 dello IAS 31 pubblicate nel maggio 2008. Un’entità può applicare la modifica prospetticamente.
97E I paragrafi 11 e 16 sono stati modificati da Classificazione delle emissioni di diritti pubblicato nell’ottobre del 2009. L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° febbraio 2010 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se l’entità applica la modifica per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
97F [eliminato]
97G Il paragrafo 97B è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2010. L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2010 o in data successiva. È consentita un’applicazione anticipata.
97H [eliminato]
97I L’IFRS 10 e l’IFRS 11 Accordi a controllo congiunto, pubblicato a maggio 2011, hanno modificato i paragrafi 4(a) e AG29. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 10 e l’IFRS 11.
97J L’IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato la definizione di fair value del paragrafo 11 e ha modificato i paragrafi 23 e AG31. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 13.
97K Esposizione nel bilancio delle voci incluse nelle altre componenti di conto economico complessivo (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a giugno 2011, ha modificato il paragrafo 40. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica lo IAS 1 come modificato nel giugno 2011.
97L Compensazione di attività e passività finanziarie (Modifiche allo IAS 32), pubblicato a dicembre 2011, ha eliminato il paragrafo AG38 e ha aggiunto i paragrafi AG38A–AG38F. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2014 o da data successiva. Una entità deve applicare tali modifiche retroattivamente. È consentita un’applicazione anticipata. Se una entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato e l’entità deve inoltre fornire l’informativa richiesta da Informazioni integrative-Compensazione di attività e passività finanziarie (Modifiche all’IFRS 7) pubblicato a dicembre 2011.
97M Il Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011, pubblicato a maggio 2012, ha modificato i paragrafi 35, 37 e 39 e ha aggiunto il paragrafo 35A. Un’entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.
97N Entità d’investimento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato a ottobre 2012, ha modificato il paragrafo 4. L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2014 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata di Entità d’investimento. Se un’entità applica tale modifica a partire da un periodo precedente, deve applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d’investimento.
97P [eliminato]
97Q L’IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti, pubblicato nel maggio 2014, ha modificato il paragrafo AG21. L’entità deve applicare la modifica quando applica l’IFRS 15.
97R L’IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 3, 4, 8, 12, 23, 31, 42, 96C, AG2 e AG30 e ha eliminato i paragrafi 97F, 97H e 97P. L’entità deve applicare le modifiche quando applica l’IFRS 9.
97S L’IFRS 16 Leasing, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato i paragrafi AG9 e AG10. L’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 16.
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