66 L’entità deve esporre nel conto economico l’utile base e diluito per azione relativamente all’utile o alla perdita derivante da attività operative in esercizio attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell’entità capogruppo e all’utile o alla perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell’entità capogruppo per il periodo per ciascuna classe di azioni ordinarie che ha un diritto diverso di partecipazione all’utile nell’esercizio. L’entità deve esporre l’utile base e diluito per azione con uguale rilievo per tutti gli esercizi presentati.
67 L’utile per azione si espone per ciascun periodo per cui si presenta il prospetto di conto economico complessivo. Se l’utile diluito per azione viene esposto per almeno un periodo, deve essere esposto per tutti i periodi presentati, anche se è uguale all’utile base per azione. Se l’utile base e diluito per azione sono uguali, la doppia esposizione può essere effettuata su una riga del prospetto di conto economico complessivo.
67A Se un’entità presenta le voci dell’utile (perdita) d’esercizio in un prospetto distinto come descritto nel paragrafo 10A dello IAS 1 (modificato nel 2011), essa presenta l’utile di base e diluito per azione, come richiesto nei paragrafi 66 e 67, in tale prospetto distinto.
68 L’entità che espone un’attività operativa cessata deve indicare l’importo dell’utile base e diluito per azione relativamente all’attività operativa cessata nel prospetto di conto economico o nelle note.
68A Se un’entità presenta le voci dell’utile (perdita) d’esercizio in un prospetto distinto come descritto nel paragrafo 10A dello IAS 1 (modificato nel 2011), essa presenta l’utile di base e diluito per azione relativo alle attività operative cessate, come richiesto dal paragrafo 68, in tale prospetto distinto o nelle note.
69 L’entità deve esporre l’utile base e diluito per azione anche se i valori sono negativi (ossia una perdita per azione).
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