70 L’entità deve indicare quanto segue:
a) i valori utilizzati come numeratori nel calcolo dell’utile base e diluito per azione e una riconciliazione di quei valori con l’utile o la perdita attribuibile all’entità capogruppo. La riconciliazione deve includere l’effetto individuale di ciascuna classe di strumenti che influisce sull’utile per azione;
b) la media ponderata delle azioni ordinarie utilizzata al denominatore nel calcolo dell’utile base e diluito per azione e una riconciliazione di questi denominatori tra loro. La riconciliazione deve includere l’effetto individuale di ciascuna classe di strumenti che influisce sull’utile per azione;
c) gli strumenti (incluse le azioni ad emissione condizionata) che potrebbero potenzialmente diluire l’utile base per azione in futuro, ma che non furono inclusi nel calcolo dell’utile diluito per azione perché hanno effetti antidiluitivi per il(i) periodo(i) presentato(i);
d) una descrizione delle operazioni riguardanti le azioni ordinarie o le potenziali azioni ordinarie, diverse da quelle contabilizzate secondo quanto previsto dal paragrafo 64, che si verificano dopo la data di riferimento del bilancio e che avrebbero cambiato significativamente il numero delle azioni ordinarie o delle potenziali azioni ordinarie in circolazione a fine esercizio, qualora quelle operazioni si fossero verificate prima della fine dell’esercizio.
71 Esempi di operazioni di cui al paragrafo 70, lettera d), includono:
a) un’emissione di azioni per contanti;
b) un’emissione di azioni quando il corrispettivo è utilizzato per rimborsare debiti o azioni privilegiate in circolazione alla data di riferimento del bilancio;
c) il rimborso di azioni ordinarie in circolazione;
d) la conversione o l’esercizio di potenziali azioni ordinarie in circolazione alla data di riferimento del bilancio, in azioni ordinarie;
e) un’emissione di opzioni, warrant o strumenti convertibili; e
f) il verificarsi di condizioni che potrebbero comportare l’emissione di azioni a emissione condizionata.
I valori dell’utile per azione non vengono rettificati a causa delle operazioni intervenute dopo la data di riferimento del bilancio perché tali operazioni non modificano il capitale utilizzato per produrre l’utile o la perdita d’esercizio.
72 Gli strumenti finanziari e gli altri contratti che danno origine a potenziali azioni ordinarie possono avere clausole e condizioni che influenzano la determinazione dell’utile base e diluito per azione. Queste clausole e condizioni possono determinare se eventuali potenziali azioni ordinarie hanno, o non hanno, effetti di diluizione e, qualora l’avessero, l’effetto sulla media ponderata delle azioni in circolazione ed eventuali conseguenti rettifiche all’utile o alla perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale. L’indicazione delle clausole e condizioni di tali strumenti finanziari e altri contratti viene incoraggiata, se non diversamente richiesto (cfr. IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative).
73 Se l’entità indica, in aggiunta all’utile di base e diluito per azione, valori per azione utilizzando un componente del conto economico diverso da quello richiesto dal presente Principio, tali valori devono essere calcolati utilizzando la media ponderata delle azioni ordinarie determinata secondo quanto stabilito dal presente Principio. L’importo base e diluito per azione relativi a tale componente devono essere indicati con uguale rilievo e presentati nelle note. L’entità deve indicare la base su cui il(i) numeratore(i) è (sono) determinato(i), ivi incluso se i valori per azione sono al netto o al lordo delle imposte. Se è utilizzato un componente del conto economico non esposto come un elemento distinto nel conto economico, una riconciliazione deve essere fornita tra il componente utilizzato e l’elemento distinto che è esposto nel conto economico.
73A Il paragrafo 73 si applica anche a un’entità che indica, in aggiunta all’utile di base e diluito per azione, valori per azione utilizzando una voce dell’utile (perdita) d’esercizio diversa da quella richiesta dal presente Principi.
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