Strumenti convertibili
49 L’effetto di diluizione degli strumenti convertibili deve essere riflesso nell’utile diluito per azione secondo quanto previsto dai paragrafi 33 e 36.
50 Le azioni privilegiate convertibili hanno effetti antidiluitivi ogni qual volta l’importo del dividendo di tali azioni dichiarato o complessivo per tutto l’esercizio corrente per azione ordinaria ottenibile dalla conversione supera l’utile base per azione. Similmente, il debito convertibile ha effetti antidiluitivi ogni qualvolta il suo interesse (al netto delle imposte e altre variazioni nei proventi o oneri) per azione ordinaria ottenibile dalla conversione supera l’utile base per azione.
51 Il rimborso o l’indotta conversione di azioni privilegiate convertibili può influenzare soltanto una parte delle azioni privilegiate convertibili precedentemente in circolazione. In tali casi, qualsiasi eccedenza del corrispettivo di cui al paragrafo 17 è attribuita a quelle azioni che sono rimborsate o convertite al fine di determinare se le rimanenti azioni privilegiate in circolazione abbiano effetto diluitivo. Le azioni rimborsate o convertite sono considerate distintamente da quelle azioni che non sono rimborsate o convertite.
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