43 Il cambiamento di un Principio contabile, a eccezione dei casi nei quali la transizione sia disciplinata da un nuovo Principio o Interpretazione, deve essere riflesso:
a) rideterminando i valori di bilancio dei periodi intermedi precedenti dell’esercizio in corso e i valori comparativi dei periodi intermedi degli esercizi precedenti, che saranno rideterminati nel bilancio annuale secondo quanto previsto dallo IAS 8; o
b) riesponendo il bilancio di periodi intermedi precedenti l’esercizio corrente, e periodi intermedi comparativi di esercizi precedenti per applicare il nuovo principio contabile prospetticamente dalla prima data possibile quando non è fattibile determinare l’effetto cumulativo all’inizio dell’esercizio dell’applicazione di un nuovo principio contabile a tutti gli esercizi precedenti.
44 Un obiettivo del principio precedente è quello di assicurare che un medesimo principio contabile sia applicato a una particolare classe di operazioni durante l’intero esercizio. Per lo IAS 8, un cambiamento di principio contabile è riflesso attraverso un’applicazione retroattiva, con rideterminazione dei dati relativi al periodo precedente, andando indietro per quanto fattibile. Tuttavia, se l’effetto cumulativo della rettifica relativa agli esercizi precedenti non è fattibile da determinare, allora secondo lo IAS 8 il nuovo principio è applicato prospetticamente dalla prima data possibile. L’effetto del principio nel paragrafo 43 è di richiedere che all’interno dell’esercizio in corso ciascun cambiamento di principio contabile sia applicato retroattivamente o, se ciò non è fattibile, prospetticamente, non oltre l’inizio dell’esercizio.
45 Consentire che i cambiamenti di principio contabile siano riflessi a partire da una data intermedia all’interno di un esercizio, comporterebbe l’applicazione di due differenti principi contabili a una specifica classe di operazioni nello stesso esercizio. Il risultato consisterebbe in difficoltà di imputazione intermedia, risultati operativi oscuri, e complicate analisi e incomprensibilità dell’informativa intermedia.
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