2 Il presente Principio deve essere applicato nella contabilizzazione delle riduzioni di valore di tutte le attività, eccetto che per:
a) rimanenze (cfr. IAS 2 Rimanenze);
b) attività derivanti da contratto e attività derivanti dai costi sostenuti per l’ottenimento o l’esecuzione del contratto rilevate conformemente all’IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti;
c) attività fiscali differite (cfr. IAS 12) Imposte sul reddito);
d) attività derivanti da benefici per i dipendenti (cfr. IAS 19 Benefici per i dipendenti);
e) attività finanziarie che rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 9 Strumenti finanziari;
f) investimenti immobiliari che sono valutati al fair value (valore equo) (cfr. IAS 40 Investimenti immobiliari);
g) le attività biologiche connesse all’attività agricola che rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 41 Agricoltura e sono valutate al fair value (valore equo) al netto dei costi di dismissione;
h) costi di acquisizione differiti e attività immateriali derivanti dai diritti contrattuali dell’assicuratore in contratti assicurativi che rientrano nell’ambito dell’IFRS 4 Contratti assicurativi; e
i) attività non correnti (o gruppi in dismissione) classificate come possedute per la vendita in conformità all’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate.
3 Il presente Principio non si applica alle rimanenze, alle attività derivanti da lavori su ordinazione, alle attività fiscali differite, alle attività relative a benefici per dipendenti o ad attività classificate come possedute per la vendita (o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) poiché i Principi esistenti applicabili a questi tipi di attività già contengono specifiche disposizioni per la rilevazione e per la valutazione delle sopra menzionate attività.
4 Il presente Principio si applica alle attività finanziarie classificate come:
a) controllate, come definite nell’IFRS 10 Bilancio consolidato;
b) società collegate, come definite nello IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture e
c) joint venture, come definite nello IFRS 11 Accordi a controllo congiunto.Per la riduzione di valore delle altre attività finanziarie si fa riferimento all’IFRS 9.
5 Il presente Principio non è applicabile alle attività finanziarie rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 9, agli investimenti immobiliari valutati al fair value (valore equo) secondo quanto previsto dallo IAS 40, o alle attività biologiche correlate alle attività agricole valutate al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita secondo quanto previsto dallo IAS 41. Tuttavia, il presente Principio si applica alle attività iscritte a un valore rideterminato (ossia il fair value (valore equo) alla data della rideterminazione del valore al netto del successivo ammortamento accumulato e delle successive perdite per riduzione di valore accumulate) in conformità ad altri IFRS, come il modello di rideterminazione del valore dello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari e dello IAS 38 Attività immateriali. La sola differenza tra fair value (valore equo) dell’attività e fair value (valore equo) al netto dei costi di dismissione è rappresentata dai costi incrementali diretti attribuibili alla dismissione dell’attività.
a) (i) se i costi di dismissione sono irrilevanti, il valore recuperabile dell’attività rivalutata è necessariamente prossimo al valore rivalutato o anche superiore. In questo caso, dopo che sono state applicate le disposizioni relative alla rivalutazione, è improbabile che l’attività rivalutata abbia subito una riduzione di valore e non è necessario stimare il valore recuperabile. (ii) [eliminato];
b) [eliminato]
c) se i costi di dismissione non sono irrilevanti, il fair value al netto dei costi di dismissione dell’attività rivalutata è inevitabilmente inferiore al fair value. Perciò, l’attività rivalutata avrà subito una riduzione di valore se il valore d’uso è inferiore al valore rivalutato. In questo caso, dopo che sono state applicate le disposizioni relative alla rivalutazione, l’entità applica il presente Principio per determinare se l’attività ha subito una riduzione di valore;
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