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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 36 Riduzione di valore delle attività – Rilevazione e determinazione di una perdita per riduzione durevole di valore

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58 I paragrafi da 59 a 64 contengono le disposizioni per la rilevazione e determinazione delle perdite per riduzione di valore di una singola attività diversa dall’avviamento. La rilevazione e la determinazione di perdite per riduzione di valore per le unità generatrici di flussi finanziari e l’avviamento sono trattate nei paragrafi da 65 a 108.

59 Se, e solo se, il valore recuperabile di un’attività è inferiore al valore contabile, quest’ultimo deve essere ridotto al valore recuperabile. Tale riduzione costituisce una perdita per riduzione di valore.

60 Una perdita per riduzione di valore deve essere immediatamente rilevata nel conto economico, a meno che l’attività non sia iscritta al valore rivalutato secondo quanto previsto da un altro Principio (per esempio, secondo quanto previsto dal modello della rideterminazione del valore dello IAS 16). Qualsiasi perdita per riduzione di valore di un’attività rivalutata deve essere trattata come una diminuzione della rivalutazione secondo quanto previsto da quel Principio.

61 Una perdita per riduzione di valore su un’attività non rivalutata è rilevata nell’utile (perdita) d’esercizio. Tuttavia, una perdita per riduzione di valore su un’attività rivalutata è rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo a meno che la perdita per riduzione di valore non superi l’ammontare della riserva di rivalutazione per quella stessa attività. Questa perdita per riduzione di valore su un’attività rivalutata riduce la riserva di rivalutazione per tale attività.

62 Quando la perdita per riduzione di valore è stimata per un importo superiore al valore contabile dell’attività cui si riferisce, l’entità deve rilevare una passività se, e solo se, ciò è richiesto da un altro Principio.

63 Dopo che la perdita per riduzione di valore è stata rilevata, la quota di ammortamento (svalutazione) dell’attività deve essere rettificata negli esercizi futuri per poter ripartire il nuovo valore contabile dell’attività, detratto il suo valore residuo (qualora esista), sistematicamente lungo la sua restante vita utile.

64 Se è rilevata una perdita per riduzione di valore, qualsiasi connessa attività o passività fiscale differita è determinata secondo quanto previsto dallo IAS 12 attraverso la comparazione tra il valore contabile rettificato dell’attività e il suo valore ai fini fiscali (cfr. esempio illustrativo 3).

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