Ripristino di valore di una singola attività
117 L’accresciuto valore contabile di un’attività diversa dall’avviamento attribuibile a un ripristino di valore non deve eccedere il valore contabile che sarebbe stato determinato (al netto di svalutazione o ammortamento) se non si fosse rilevata alcuna perdita per riduzione di valore dell’attività negli anni precedenti.
118 Qualsiasi incremento nel valore contabile di un’attività diversa dall’avviamento che lo renda maggiore di quanto sarebbe stato (al netto di svalutazione o ammortamento) nel caso in cui non fosse stata rilevata alcuna perdita per riduzione di valore dell’attività negli anni precedenti è una rivalutazione. Per contabilizzare tale rivalutazione, l’entità utilizza il Principio applicabile a tale attività.
119 Un ripristino di valore di un’attività diversa dall’avviamento deve essere rilevato immediatamente nel conto economico, a meno che l’attività non sia iscritta al valore rivalutato secondo quanto previsto da un altro Principio (per esempio, secondo quanto previsto dal modello di rideterminazione del valore dello IAS 16). Qualsiasi ripristino di valore di un’attività rivalutata deve essere trattato come aumento della rivalutazione secondo quando previsto da tale altro Principio.
120 Un ripristino di valore di un’attività valutata con la rideterminazione di valore è rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e incrementa la riserva di rivalutazione per tale attività. Tuttavia, nella misura in cui una riduzione di valore sulla stessa attività rivalutata era stata precedentemente rilevata nel conto economico anche un ripristino di valore è rilevato nel conto economico.
121 Dopo aver rilevato un ripristino di valore, la quota di ammortamento dell’attività deve essere rettificata nei periodi futuri per ripartire il valore contabile modificato dell’attività, detratto il valore residuo (qualora esista), sistematicamente lungo la restante vita utile.
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